Decreto Semplificazioni: Ok del Senato con Durc d'ufficio e novità per Lavori Pubblici, Ambiente ed Edilizia

Il Senato, con 246 voti a favore, 33 contrari e 2 astenuti, ha votato la fiducia posta dal Governo approvando, in seconda lettura e con modificazioni, il ddl...

30/03/2012
Il Senato, con 246 voti a favore, 33 contrari e 2 astenuti, ha votato la fiducia posta dal Governo approvando, in seconda lettura e con modificazioni, il ddl n. 3194 di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo approvato riproduce quello varato dalla Camera dei deputati, come modificato dalla 1a Commissione del Senato e con una modifica all'articolo 44 sulla depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento torna quindi alla Camera dei Deputati per la terza lettura ed è presuminibile che non subisca ulteriori modifiche in quanto non ci sarebbe il tempo per un ulteriore passaggio al Senato perché dovrà essere approvato definitivamente entro la prossima settimana.
Riportiamo, qui di seguito, le misure di semplificazione di maggiore interesse previste dal provvedimento relativamente ai lavori pubblici, all'ambiente e all'edilizia.

LAVORI PUBBLICI
  • Documento unico regolarità contributiva (art. 14, comma 6-bis)
    Con l'inserimento nell'articolo 14 del comma 6-bis viene precisato che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
  • Semplificazioni dei controlli sulle imprese (art. 14, comma 6)
    Con la modifica nell'articolo 14 del comma 6 viene precisato che le semplificazioni dei controlli sulle imprese non si applicano non soltanto ai controlli in materia fiscale ma, anche, ai controlli in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
  • Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 20, comma 1 lett. a)
    Con l’inserimento nel Codice dei contratti dell’articolo 6-bis viene stabilito che dall'1 gennaio 2013, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici, deve essere acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici.
  • Sanzioni interdittive per le imprese (art. 20, comma 1 lett. d)
    Con la modifica dell'articolo 38 del Codice dei contratti la sanzione interdittiva della sospensione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione in gara, opererà fino ad un anno, invece che per un periodo fisso di un anno.
  • Contratti di sponsorizzazione (art. 20, comma 1 lett. h)
    Con l’inserimento nel Codice dei contratti dell’articolo 199-bis, vengono vengono introdotte nuove disposizioni di carattere procedurale volte ad agevolare l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di interventi relativi ai beni culturali.
  • Sanzioni interdittive per le SOA (art. 20, comma 3 lett. a)
    Con la modifica dell'articolo 73 del Codice dei contratti, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell`attività di attestazione per le SOA, in aggiunta a quella pecuniaria, opera in caso di violazioni commesse, secondo valutazione dell'Autorità, con dolo o colpa grave.
  • Lavori eseguiti all'estero(art. 20, comma 3 lett. b)
    Con la modifica dell'articolo 84 del Codice dei contratti viene semplificata la disciplina in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA.
  • Responsabilità solidale (art. 21)
    Con le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, prevedendo anche l'obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
  • Adozione delle delibere CIPE (art. 22)
    Con le modifiche introdotte all'articolo 41, comma 4 del d.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, nuove modifiche alla disciplina per l'adozione delle delibere del CIPE con l'estensione della procedura semplificata nei tempi e nei termini, ivi prevista, ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico.

AMBIENTE E EDILIZIA
  • SCIA (art. 2)
    Con la modifica dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, viene previsto che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo ove sia espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.
  • Parcheggi pertinenziali (art. 10)
    Con la modifica dell'articolo 9 della legge n. 122/1989 viene prevista la possibilità di cedere la proprietà del posto auto con la condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali è preclusa la possibilità di cessione separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
  • Autorizzazione unica in materia ambientale (art. 23)
    L'autorizzazione unica ambientale viene rinviata alla predisposizione di un regolamento di delegificazione che dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale.
  • Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici (art. 34)
    L'abilitazione, di cui all'articolo 3 del Decreto del Mistero dello Sviluppo Economico n. 37/2008, concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici, viene estesa a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso.
  • Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale (art. 43)
    Per ridurre i tempi della verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione degli immobili pubblici, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2004, viene disposto il rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorno dall'entrata in vigore del provvedimento.
  • Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità (art. 44)
    Viene prevista l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative ed integrative al regolamento, di cui all`articolo 146, comma 9, del D.Lgs n. 42/2004, concernente le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità.
    Con la cancellazione del comma 2 dell’articolo 44 viene cancellata la possibilità di alleggerire le sanzioni penali a carico dei colpevoli degli abusi, spianando la strada a una serie di sanatorie edilizie; il pericolo era stato paventato da Legambiente secondo cui tale comma proponeva una sanatoria degli abusi commessi nelle aree tutelate perché riconosciute di particolare pregio
  • Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico (art. 53) Viene prevista l'approvazione di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" - da parte del Cipe, su proposta dei Ministeri competenti - per garantire l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico. Il Piano favorisce il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Vengono, anche, disciplinate l'acquisizione e la cessazione del vincolo di destinazione a uso scolastico. Viene infatti previsto che tale vincolo sia acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera, e che, cessi per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
    Viene disposto il rinvio ad un decreto interministeriale per l'emanazione delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici di funzionalità urbanistica ed edilizia indispensabili a garantire indirizzi progettuali omogenei sul territorio nazionale.
    Prevista, inoltre, l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia, da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal MIUR.

In allegato il testo della legge di conversione approvata in Senato ed il testo del decreto-legge; in allegato anche il testo del Codice dei contratti aggiornato con le modifiche introdotte dal D.l. n. 5/2012 ma anche con quelle introdotte dal decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto-legge n. 16/2012 e dalla legge n. 3/2012.

A cura di Gabriele Bivona
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