Enti Pubblici e Fotovoltaico: niente IVA per gli impianti cumulativi fino a 20kW

Ai fini del loro trattamento fiscale, gli impianti fotovoltaici, il cui soggetto responsabile sia un ente pubblico, non devono essere considerati cumulativam...

10/04/2012
Ai fini del loro trattamento fiscale, gli impianti fotovoltaici, il cui soggetto responsabile sia un ente pubblico, non devono essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi ha una potenza non superiore a 20 kw ed è destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un'area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l'ente svolge la propria attività istituzionale.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 32/E dell'Agenzia delle Entrate che il 4 aprile 2012 ha risposto alle richieste di chiarimento sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, da parte di enti pubblici. In particolare, le è stato chiesto:
  1. se in relazione all'energia prodotta e immessa in rete per effetto del "servizio di scambio sul posto", di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai fini della verifica del limite di 20 Kw cui deve aversi riguardo per la rilevanza commerciale dell'attività di produzione di energia elettrica, debba cumularsi la potenza dei singoli impianti collocati presso le diverse sedi dell'ente;
  2. se in relazione all'energia prodotta e immessa in rete per effetto del "servizio di scambio a distanza" di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia possibile individuare criteri per escludere il carattere commerciale dell'attività di produzione dell'energia elettrica anche se l'impianto ha una potenza superiore a 20 kw.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato le circolari n. 46/E del 19 luglio 2007 e n. 13/E del 20 gennaio 2009 con le quali è stato chiarito che:
  • se un ente non commerciale installa un impianto fotovoltaico (sia quindi "soggetto responsabile) di potenza non superiore a 20kW per far fronte ai bisogni energetici della sede dell'ente stesso, l'immissione di energia in rete non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale;
  • qualora, invece, l'impianto abbia potenza superiore a 20kW, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA. In tale ultimo caso, gli enti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione (contributo in conto scambio).

Ciò premesso, è frequente l'ipotesi in cui un ente pubblico non economico, in particolare un comune, risulti "soggetto responsabile" di più impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore ai 20 Kw, installati ciascuno presso una delle diversi sedi dell'ente per far fronte ai bisogni energetici delle sede stessa. Si ponte, dunque, il problema di stabilire se in questo caso la gestione di più impianti da parte dell'ente pubblico implichi lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dello stesso.

In riferimento a questa ipotesi, le Entrate hanno affermato che, nel rispetto delle finalità del servizio di scambio sul posto secondo cui il soggetto responsabile dell'impianto utilizza in proprio l'energia che auto produce, gli impianti di cui sia soggetto responsabile un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi sia di potenza non superiore a 20 kw e sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un'area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l'ente svolge la propria attività istituzionale. Conseguentemente, la gestione di una pluralità di impianti fotovoltaici, aventi le suddette caratteristiche, non costituisce per l'ente pubblico esercizio di attività commerciale ancorché gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 Kw.

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