Servizi architettura ed ingegneria: Vecchie regole sino all'emanazione dei nuovi parametri

Si ha notizia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista della prossima emanazione di un decreto-legge relativo al rilancio delle infras...

24/05/2012
Si ha notizia che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista della prossima emanazione di un decreto-legge relativo al rilancio delle infrastrutture, ha predisposto nello stesso l'articolo 5 finalizzato ad individuare una soluzione ai problemi determinati dall'abrogazione delle tariffe professionali.
L'articolo 5 dello schema di decreto-legge, allegato alla presente notizia, apporta una modifica all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. delle liberalizzazioni) convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che consente:
  • l'applicazione a regime, per la stima dei corrispettivi a base di gara, dei parametri in fase di predisposizione da parte del Ministero della Giustizia per la stima dei compensi giudiziali; e che saranno adottati con apposito decreto ministeriale che, per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà ottenere anche il concerto del Ministero delle infrastrutture;
  • l'utilizzzione, per il peridodo transitorio e sino alla emanazione del decreto ministeriale che individua i nuovi parametri, per la stima dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria, sia dell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 che del D.M. 4/4/2001.

La notizia, se vera, è senza dubbio una buona notizia che, in verità, non è in linea con quanto espresso dalla recente deliberazione n. 49 del 3 maggio scorso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che per la determinazione del compenso da porre a base d'asta ha individuato un metodo che può avere diverse interpretazioni e lascia una ampia discrezionalità al RUP.

Recentemente, poi, il Consiglio nazionale degli architetti PPC ha inviato a tutti i Consigli provinciali la circolare n. 66, prot. 595 del 22/05/2012 avente ad oggetto "Prime indicazioni per il calcolo del corrispettivo da porre a base d'asta negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, dopo l'abrogazione delle tariffe; AVCP – Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012".
Nella circolare viene, tra l'altro, inserito un esempio di applicazione della citata Deliberazione dell'Autorità prelevato da una notizia già pubblicata in rete da un Quotidiano di informazione giuridica il 15 maggio 2012.
In merito alla circolare del Consiglio nazionale degli Architetti, la stessa sconta il fatto che il CNAPPC "ha apprezzato il prezioso lavoro svolto dall'Autorità di vigilanza, nelle more dell'adozione di regole più certe, individui un metodo che, seppur laborioso e non esente da una certa discrezionalità del RUP, costituisce comunque un importante punto di riferimento per le stazioni appaltanti nella stima dei corrispettivi da porre a base di gara".
Sembra, quasi, il discorso di uno dei nostri politici della seconda Repubblica che, di fatto, dice tutto ed il contrario di tutto.

La realtà è che sarebbe stato, forse, più giusto non fare alcun apprezzamento ed evidenziare, che la citata deliberazione dell'Autorità è difficilmente condivisibile in quanto con la stessa viene data la più ampia discrezionalità al RUP per la determinazione del corrispettivo, poiché gli affidamenti da porre a base per l'utilizzazione del metodo individuato dall'Autorità non è definito né nella tipologia né nella quantità, né negli anni ed è semplice comprendere come la frase contenuta all’interno della deliberazione "In attesa delle future determinazioni dell'Autorità in merito, i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni" lascia la più ampia discrezionalità.
E cosa si verifica, poi, se si tratta di una tipologia di intervento per il quale l'Ente appaltante può soltanto riferirsi a dati censiti su un unico affidamento di servizi analoghi effettuato con incarico fiduciario negli anni in cui non c'erano ribassi di sorta? Che si applica il D.M. 4/4/2001 senza alcun ribasso?
E cosa si verifica se, invece, ci si riferisce ad un precedente lavoro per il quale l'affidamento era avvenuto con un grande ribasso? Che si applica lo stesso ribasso senza tener conto del fatto che, comunque, il compenso non sarebbe adeguato all'importanza dell'opera?
E queste soluzioni rabberciate come si interfaccerebbero con l’articolo 2233 del codice civile, comma 2 secondo cui "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione" e con il fatto che il soggetto che si è aggiudicato un servizio di architettura e di ingegneria, dopo aver eseguito il lavoro potrebbe entrare in contenzioso e far si che la liquidazione dei compensi avvenga con il ribasso offerto ma con una base determinata in riferimento ai parametri in corso di emanazione che determineranno, certamente, corrispettivi più alti di quelli posti a base d'asta dalle stazioni appaltanti?

Il fatto vero è che. come per i lavori esiste un prezzario sulla base del quale vengono redatti i computi metrici estimativi necessari per la definizione dell'importo a base d'asta dei lavori, nella stessa maniera deve esistere un prezzario (evitiamo il termine tariffa) che per i servizi di architettura e di ingegneria dia la possibilità al RUP di turno di determinare in maniera trasparente l'importo a base d'asta.
Riteniamo che come non c'è alcuno scandalo per l’esistenza dei prezzari per i lavori, nella stessa maniera non dovrebbe esserci alcuno scandalo per l’esistenza di un prezzario (e non tariffa) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per i servizi di architettura e di ingegneria.

Attendiamo interventi e spunti da chi vorrà intervenite sull'argomento e se le indicazioni che arriveranno saranno interessanti faremo in modo di farle pervenire ai Consigli nazionali, all’Oice ed alle organizzazioni sindacali più rappresentative delle professioni tecniche.

A cura di Paolo Oreto
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