IMU, ravvedimento con mini sanzione

Il 18 giugno 2012 è stato l'ultimo giorno per il pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU). A partire dal 19 giugno, i contribuenti che non avessero pr...

20/06/2012
Il 18 giugno 2012 è stato l'ultimo giorno per il pagamento dell'Imposta municipale propria (IMU). A partire dal 19 giugno, i contribuenti che non avessero provveduto in tempo al versamento dell'imposta dovuta, potranno regolarizzarsi pagando una mini sanzione.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

In riferimento all'imposta, l'importo dovuto potrà essere calcolato utilizzando la seguente formula:
imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Dunque, per il ravvedimento IMU della prima rata 2012, si può operare come segue:
- ravvedimento sprint, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- ravvedimento breve, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- ravvedimento lungo, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

A cura di Gabriele Bivona
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