Licenziamento illegittimo, Versamento dei contributi previdenziali

In caso di licenziamento illegittimo, obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa a due vie nel caso di ...

12/06/2012
In caso di licenziamento illegittimo, obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa a due vie nel caso di aziende con organico inferiore o superiore alle 15 unità.

Lo ha chiarito la circolare n. 12 del 30 maggio 2012 con la quale il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di interpello avanzata dalla Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il Ministero del lavoro, dopo una breve introduzione normativa, ha distinto i due casi di aziende con organico inferiore o superiore alle 15 unità:
  • In particolare, l'art. 8 L. n. 604/1966 prevede per i datori di lavoro aventi un organico aziendale fino a 15 dipendenti la riassunzione del lavoratore, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero la corresponsione di una indennità parametrata all'ultima retribuzione di fatto, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti. In questo caso la riassunzione viene inquadrata come nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione e di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la riassunzione stessa.
  • Per quanto riguarda le aziende con organico superiore a 15 dipendenti, il giudice, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ordina la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, condannando contestualmente il datore al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto - e comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione - dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra. Il giudice dispone, altresì, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo.

Nella circolare, il Ministero del lavoro ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale in materia, riprendendo:
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 15143/2007;
  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 402/2012.

La circolare n. 12/2012 ha, infine, ricordato che la dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti. In definitiva, a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento cautelare di reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l'obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione.

A cura di Gabriele Bivona
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