Durc: 15 giorni per sanare l'irregolarità contributiva

L'Inail con la nota prot. 3760 del 14 giugno scorso inviata a tutte le strutture territoriali entra nel merito dell'invito alla regolarizzazione del DURC pre...

20/06/2012
L'Inail con la nota prot. 3760 del 14 giugno scorso inviata a tutte le strutture territoriali entra nel merito dell'invito alla regolarizzazione del DURC previsto dall'articolo 7, comma 3 del dm 24/10/2007 in cui viene precisato che in mancanza dei requisiti di di regolarità contributiva gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Ma una netta distinzione deve essere fatta tra il DURC richiesto dalla Stazione appaltante o dalla Pubblica amministrazione da ogni altra richiesta di DURC.
Nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante o dall'amministrazione procedente per verifica dell'autodichiarazione prodotta dall'impresa, la regolarità deve invece sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva stessa (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.
Nel caso, invece di ogni altra richiesta di DURC, l'Inail chiarisce che nel caso in cui l'impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni.
L'Inail precisa, anche, che l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso
Nella nota in argomento l'Inail, ricordando che il rilascio di un DURC irregolare ha conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto in riferimento a quanto previsto all’articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, può essere anche causa di risoluzione del contratto, conferma, anche, l'opportunità che, in fase di lavorazione dei DURC, le Sedi procedano, preliminarmente, alle eventuali sistemazioni contabili (giroconto eccedenze, sistemazione scarti, ecc) nei limiti e con le modalità attualmente in uso, in modo da mantenere costantemente aggiornata e monitorata la situazione contributiva delle aziende e facilitare così le relative verifiche di regolarità.

A cura di Gabriele Bivona
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