V Conto Energia, firmato il nuovo decreto sugli incentivi al fotovoltaico

"Sono stati firmati i nuovi decreti per l'incentivazione alle fonti rinnovabili e al settore fotovoltaico". Con queste parole, il sottosegretario al Minister...

06/07/2012
"Sono stati firmati i nuovi decreti per l'incentivazione alle fonti rinnovabili e al settore fotovoltaico". Con queste parole, il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Tullio Fanelli, durante la fase conclusiva del I Workshop Safe 2012 su efficienza energetica, smart grid e fonti rinnovabili, ha annunciato la definizione finale del V Conto Energia che dopo un tira e molla durato diversi mesi, dovrebbe vedere la luce nel mese di settembre.

Il sottosegretario Fanelli ha, anche, aggiunto che "con questi decreti è stato raggiunto un equilibrio tra le esigenze di tener sotto controllo i costi per l'incentivazione e quelle di non fermare, dal punto di vista tecnologico e produttivo, queste tecnologie". Il via libera al decreto sul V conto energia è arrivato dopo l'approvazione ricevuta da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e le Regioni, che nelle scorse settimane avevano formulato alcune osservazioni, in parte ricevute da parte dei Ministeri.

In riferimento all'entrata in vigore, il nuovo decreto si applicherà dopo il raggiungimento del tetto di 6 miliardi di euro del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi. La data del raggiungimento dei 6 miliardi verrà rilevata e pubblicata con propria delibera dall'AEEG, sulla base degli elementi comunicati dal GSE. Il V Conto Energia gestirà anche una fase transitoria per un passaggio più graduale e indolore dal IV sistema incentivante di cui al DM 05/05/2011. In particolare, il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:
  • ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del DM 05/05/2011 che entrano in esercizio prima della data di decorrenza del nuovo Conto Energia individuata dall'AEEG;
  • ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
  • agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

La novità più importante del nuovo Conto Energia, oggetto di trattativa tra i ministeri interessati e le parti sociali, riguarda l'accesso "diretto" alle tariffe incentivanti. In particolare, come previsto dall'art. 3, gli impianti che accedono direttamente alle tariffe incentivanti sono:
  • gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
  • gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Come già anticipato, la graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro sarà formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
  • a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
  • c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
  • d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
  • e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite;
  • f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
  • g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
  • i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
  • impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
  • precedenza della data del titolo autorizzativo;
  • minore potenza dell'impianto;
  • precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Potranno beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche;
c) soggetti pubblici;
d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

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