IV Conto Energia, dall'1 luglio nuova documentazione per accedere agli incentivi

Il 22 giugno scorso, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la revisione 3 delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incen...

09/07/2012
Il 22 giugno scorso, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la revisione 3 delle "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (IV Conto Energia per il fotovoltaico)" che rispetto alla versione precedente hanno previsto una ulteriore documentazione da presentare per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011.

Per accedere agli incentivi di cui al decreto 5 maggio 2011 (Quarto conto energia), per gli impianti solari fotovoltaici di cui al Titolo II che entrano in esercizio dopo il 29 marzo 2012, il soggetto responsabile deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi anche un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, che attesti che i moduli utilizzati godono, per almeno dieci anni, di garanzia di prodotto contro difetti di fabbricazione (Allegato 2, comma 4, lettera b) Decreto legislativo n. 28 del 2011).

Per gli impianti di cui ai Titoli II (Impianti solari fotovoltaici), III (Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative) e IV (impianti a concentrazione) del DM (con le eccezioni di volta in volta specificate) che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE la seguente ulteriore documentazione:
  • attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca, attraverso un'adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d'iscrizione al consorzio/sistema e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede l'accesso alle tariffe del Conto energia (esclusi gli impianti di cui al Titolo IV);
  • certificato rilasciato all'azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
  • certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti di cui al Titolo II e III o CEI EN 62108 per gli impianti di cui al Titolo IV.

Da segnalare, inoltre,le limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole (Titolo II e Titolo IV) previste dal DL n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012. L'art. 65, comma 1 della Legge 27/2012, recita "Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28". Tale limitazione non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti con moduli collocati a terra in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012, (25 marzo 2012). Gli impianti con moduli collegati a terra in aree classificate agricole, per accedere all'incentivo, devono aver conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012 ed entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Le due categorie d'impianti fotovoltaici sopra indicate (su terreni nella disponibilità del demanio militare e con moduli collocati a terra in aree classificate agricole) devono comunque rispettare le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.28 del 2011. In aggiunta, il comma 2 della medesima legge prevede che le limitazioni del comma 1 non si applichino agli impianti su aree agricole per i quali sia stato conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 (entrata in vigore del D.lgs. 28/2011) o per il quale sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro l'gennaio 2011, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro il 24 maggio 2012.

L'allegato 3-C del DM 5 maggio 2011, recante l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di accesso agli incentivi, prevede espressamente che il Soggetto Responsabile invii al GSE la certificazione antimafia. Il comma 2bis dell'art. 99 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), recentemente introdotto dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che, nelle more dell'adozione dei regolamenti di disciplina della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, siano le Amministrazioni ad acquisire d'ufficio la certificazione antimafia e/o la certificazione camerale con la dicitura antimafia.

Ulteriori novità sono, inoltre, previste per:
  • le modalità di riconoscimento previste per la maggiorazione della tariffa incentivante per l'utilizzo di componenti realizzati all'interno dell'Unione Europea (paragrafo 4.5.1);
  • l'attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 11 del decreto 5 maggio 2011 concernenti i requisiti dei soggetti e degli impianti (paragrafo 4.6);
  • le modalità di incentivazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore alla potenza che è obbligatorio installare, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. n. 28/2011, nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata successivamente al 30 maggio 2012 (paragrafo 4.7).

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