Rinnovabili non fotovoltaiche: in Gazzetta il decreto 6 luglio 2012 con il nuovo sistema di incentivazione

Dopo la firma dei giorni scorsi, sul Supplemento Ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministero d...

11/07/2012
Dopo la firma dei giorni scorsi, sul Supplemento Ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" che definisce il nuovo sistema di incentivazione per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

Il nuovo sistema di incentivazione ha l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il decreto si compone di 6 titoli e 5 allegati, in particolare:
  • Titolo I - Disposizioni generali
  • Titolo II - Procedure per iscrizione a registro
  • Titolo III - Procedure d'asta
  • Titolo IV - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale e da impianti ibridi
  • Titolo V - Disposizioni inerenti la transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione al meccanismo disciplinato dal presente decreto
  • Titolo VI - Ulteriori disposizioni
  • Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
  • Allegato 2 - Impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi
  • Allegato 3 - Documentazione da inviare
  • Allegato 4 - Determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali per impianti fino a 1 MW
  • Allegato 5

Il DM 06/07/2012 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Come per il V Conto Energia, il sistema di incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, prevedono un costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo che non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Accesso ai meccanismi di incentivazione
Gli impianti che possono usufruire del nuovo sistema di incentivazione, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, sono:
  • a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
  • b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
  • c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17 del decreto;
  • d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Il nuovo sistema prevede dei meccanismi di incentivazione a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso per i seguenti impianti:
  • a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5;
  • b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione sono:
  • a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
  • b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
    • i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
    • ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
    • iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
  • c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
  • d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
  • e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
  • f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
  • g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
  • h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

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