Decreto Sviluppo: Approvato dalla Camera con voto di fiducia

Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del...

26/07/2012
Nella giornata di ieri la Camera dei Deputati, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, nel nuovo testo approvato dalle Commissioni, ha approvato il provvedimento che è stato inviato per l'esame al Senato che dovrà approvarlo definitivamente entro il 25 agosto.
Il testo del decreto-legge, ha subito notevoli modifiche ed integrazioni e, nel corso dell'esame a Montecitorio, sono state inserite anche alcune disposizioni relative:
  • al Piano nazionale per le città, un ampio pacchetto di semplificazioni edilizie, a partire dal rafforzamento dello sportello unico per l'edilizia, il potenziamento degli incentivi per l'efficienza energetica, le misure a sostegno dell'auto elettrica, l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche, la creazione di un sistema di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari;
  • alle misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Emilia e della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • al rafforzamento dell'IVA per cassa;
  • a modifiche alla recente riforma del lavoro.

Preliminarmente segnaliamo che nel nuovo testo:
  • viene confermato che per la determinazione degli importi da porre a dase d’asta per i servizi di progettazione, sino a quando non sarà emanato il nuovo decreto del Minuistro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012;
  • per rispondere alle critiche sollevate dal Consiglio nazionale dei Geologi in merito alla possibilità, per i laboratori ufficiali di effettuare indagini geotecniche in sito, compresi i prelievi di campioni e le prove in sito, viene soppressa la lettera b) del comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001, originariamente inserita nel testo del decreto-legge;
  • sino al 30 giugno 2013, viene confermato l’aumento dal 36% al 50% la detrazione per ristrutturazioni edilizie con il tetto massimo di spesa agevolabile che passa da 48mila a 96mila euro;
  • la detrazione per riqualificazione energetica viene prorogata integralmente fino giugno 2013 ma ispetto all'originario testo dle decreto-legge , che aveva prorogato la detrazione con un'aliquota ridotta dal 55 al 50% per le spese sostenute dall'1 gennaio 2013 a 30 giugno 2013, la Camera ha reintrodotto la detrazione piena con i precedenti tetti di spesa incentivabili.

Segnaliamo, qui di seguito, le novità rispetto all'originario testo del decreto-legge.

Sportello unico per l'edilizia
Nell'articolo 5, con i nuovi comma 1-bis ed 1-ter, viene precisato che lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte acquisendo presso le amministrazioni competenti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente devono essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Permesso di costruire
Nell'articolo 23, con l'inserimento del comma 1-bis viene precisato che nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Colonnine di ricarica elettrica nei nuovi edifici
Vine inserito un nuovo Capo IV-bis recante “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive” e nell'articolo 17-quinquies viene precisato che entro l'1 giugno 2014, i comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

Misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma
Viene inserito l'intero nuovo Capitolo X-bis recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati
Per quanto concerne il terremoto in Abruzzo la scadenza della gestione commissariale della ricostruzione dell'Abruzzo viene fissata per il 31 agosto, con inizio della gestione ordinaria il 16 settembre. I poteri passano ai comuni ed i fondi per la ricostruzione non saranno conteggiati ai fini del patto di stabilità interna.
Per il terremoto in Emilia vengono assegnati 79 milioni per la ricostruzione o la messa in sicurezza dei capannoni industriali delle zone di Emilia, Veneto e Lombardia colpite dal sisma e vengono inseriti anche i comuni di Mantova e Ferrara e altri centri delle province di Ferrara, Mantova, Cremona e Rovigo.

Iva per cassa
Viene elevata da 200mila a 2 milioni di euro la soglia di volume d'affari delle imprese per le quali , l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Modifiche alla recente riforma del lavoro
Con il nuovo articolo 46-bis vengono inserite alcune modifiche in materia di flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali (mobilità fino al 2014) alla recente legge 28 giugno 2012, n. 92 rcante la riforma del lavoro (riforma Fornero).

A cura di Gabriele Bivona
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