Riforma professioni: dalle commissioni giustizia di Camera e Senato un freno al regolamento

Le Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato, nella settimana trascorsa hanno espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Presi...

30/07/2012
Le Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato, nella settimana trascorsa hanno espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali predisposto dal Governo.
Le due Commissioni, richiamando il parere del Consiglio di Stato del 10 luglio scorso hanno espresso un parere favorevole condizionato e premettendo la totale condivisione ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato hanno rilevato che:
  • il dato normativo primario appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la potestà;
  • sono emersi rilievi critici e suggerimenti di modifica allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni ritenute non conformi ai principi di delegazione;

In via preliminare le commissioni chiedono che il Ministero chiarisca cosa intende per “professione regolamentata” specificando il riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni. Le due commissioni precisano anche che, per definirne ancora meglio i confini, sarebbe opportuno fare riferimento all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni.
In pratica, i pareri sono favorevoli nella forma ma non nella sostanza ed il Governo, dopo aver predisposto le opportune risposte al parere espresso dal Consiglio di Stato, si trova oggi a dovere, di fatto, riscrivere un testo che in pochi tra i rappresentanti delle professioni avevano ritenuto idoneo ad una vera riforma delle professioni.
Nel dettaglio, il parere della Commissione Giustizia della Camera affronta il problema dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla riforma all’articolo 5 e viene evidenziata la necessità di rimodulare la norma per chiarire che non è inibito ai consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive.
In merito all'articolo 6 della riforma relativo al tirocinio, nel parere viene precisato che occorre chiarire che non deve essere limitata in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012; la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi.
Per quanto concerne la formazione nel parere si parla di eccesso di delega e ciò in quanto lo schema di regolamento affida al ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, quando invece la legge di riferimento da la potestà regolamentare unicamente ai consigli nazionali.
Nel parere viene anche rilevato che lo schema di regolamento non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti.

Tutto ciò mentre la scadenza del 13 agosto è abbastanza prossima ed entro tale data, saranno abrogate tutte le disposizioni delle leggi professionali in contrasto con i principi formulati dall'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti.

A cura di Gabriele Bivona
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