Spending Review 2: Una modifica al Codice dei contratti non manca mai

Anche nel recentissimo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto “Spending review 2” per differenziarlo dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52) pubblica...

09/07/2012
Anche nel recentissimo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto “Spending review 2” per differenziarlo dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52) pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio scorso si materializzano nuove modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Si tratta delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto-legge:
  • all'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti con cui viene precisato che i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti in alternativa alla possibilità di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  • all'articolo 66, comma 7 del Codice dei contratti con cui viene cancellata la norma che rendeva obbligatoria la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti.

In un primo momento l'ultima delle due precedenti modifiche inserite con il decreto-legge n. 95/2012 sembrava fosse uscita in estremis dal decreto con la motivazione che la cancellazione dell'obbligo della pubblicazione degli avvisi e dei bandi avrebbe comportato una notevole diminuzione delle entrate per i giornali ma alla fine ha prevalso l'originario testo.

Nella stessa Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio scorso è stata anche pubblicata la legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 che aveva introdotto altre modifiche al Codice dei contratti.
Si tratta di un vero primato: nella stessa gazzetta due provvedimenti con la stessa data e precisamente la legge 94 di conversione del decreto-legge n. 52 ed il decreto-legge n. 95 che dettano entrambi modifiche ed integrazioni al codice dei contratti. Un primato difficilmente non soltanto superabile ma, anche, eguagliabile!

Nel dettaglio la legge di conversione del decreto-legge n. 52 ha introdotto, unitamente alle altre modifiche originariamente previste, anche, la modifica dell'importo di alcuni dati dei contratti che le stazioni appaltanti devono comunicare all'Osservatorio riducendo tale importo da 150.000 a 50.000 euro.
In verità viene anche introdotta una precisazione a quanto originariamente fissato dal decreto-legge in merito alla modifica introdotta all'articolo 120, comma 2 del regolamento n. 207/2012; con la conversione in legge viene stabilito che l'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica deve essere effettuato anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012.

Continuano, dunque, le modifiche al codice dei contratti con decreti-legge.
Ricordo che il Codice dei contratti è stato modificato dal mese di gennaio ad oggi da sette provvedimenti e precisamente:
  • dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  • dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  • dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  • dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
  • dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 in attesa di conversione in legge;
  • dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 in attesa di conversione in legge.

Ben sei decreti-legge in sei mesi: si tratta, indubbiamente di un pessimo primato che sarebbe opportuno non si ripeta più.Non è possibile per gli operatori del settore metabolizzare alcune modifiche che ne giungono altre che le cancellano. Temo che si possa affermare che manca forse una regia generale.
Non sarebbe il caso, invece di inserire a spizzichi e bocconi modifiche che non hanno nulla a che vedere con i decreti-legge di turno, capire che sarebbe più giusto, tranne casi di estrema necessità ed urgenza, evitare questo attuale stillicidio ed unificare più modifiche in un unico intervento semestrale/annuale ad hoc per un argomento così importante? In allegato il testo del Codice e del Regolamento aggiornati a tutte le modifiche introdotte sino ad oggi.

A cura di Paolo Oreto
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