Quinto Conto Energia: al via da oggi le nuove tariffe incentivanti

Entra oggi in vigore, a 45 giorni dalla comunicazione del 12 luglio da parte del GSE all'AEEG relativa all'aggiornamento del costo cumulato annuo per gli inc...

27/08/2012
Entra oggi in vigore, a 45 giorni dalla comunicazione del 12 luglio da parte del GSE all'AEEG relativa all'aggiornamento del costo cumulato annuo per gli incentivi pari a 6 miliardi di euro per 14.300 MW di potenza installata, equivalenti a oltre 400mila impianti fotovoltaici in esercizio, il Quinto Conto energia per il fotovoltaico di cui al decreto 5 luglio 2012.
Ricordiamo che:
  • sul S.O. n. 143 alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 era cominciato il conto alla rovescia per la decorrenza del nuovo sistema di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 recante " Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (cosiddetto "Quinto Conto Energia") e che, in particolare, l'art. 1 del nuovo sistema incentivante ha previsto la sua decorrenza al 45emo giorno successivo al raggiungimento di un costo indicativo annuo degli incentivi del IV Conto Energia (DM 05/05/2011) di 6 miliardi di euro, data che, come indicato dal comma 2, doveva essere individuata dall'Autorità di vigilanza per l'energia elettrica e il gas (AEEG);
  • l'Autorità, in riferimento alla comunizaziobe del GSE, con la delibera 292/2012/R/efr e secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, ha individuato nello stesso 12 luglio la data di decorrenza delle procedure di passaggio al V Conto energia.
Pertanto, le nuove regole del V Conto energia di cui al DM 05/07/2012 si applicano a partire da oggi 27 agosto 2012., con la precisazione che il nuovo sistema di incentivazione terminerà decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno e che la data di raggiungimento di tale valore sia comunicata dall'Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE.
L'AEEG, con delibera 293/2012/R/efr, ha inoltre dato avvio a tutti i diversi adempimenti di propria competenza previsti dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (rispettivamente incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato, anche:
  • le Regole Applicative per l'iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Quinto Conto Energia, come previsto dal Decreto Interministeriale del 5 luglio 2012;
  • la Guida agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, redatta in base alle disposizioni del Decreto interministeriale del 5 luglio 2012. La Guida, composta da 5 capitoli e da un'appendice che contiene gli allegati 1-a, 1-b e 4 del DM 5/7/2012, individua univocamente definizioni, tipologie, categorie, criteri e modalità di installazione, specificando inoltre la documentazione da presentare a corredo della domanda di ammissione per l'accesso alle tariffe incentivanti, per gli impianti di cui all’articolo 8 del Decreto stesso;
  • il Bando riferito al 1° Registro per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW. Il 1° Registro è già aperto dal 20 agosto 2012 e si chiuderà improrogabilmente alle ore 24.00 del 18 settembre 2012.

Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE determinerà la graduatoria degli impianti iscritti al registro stesso, utilizzando i seguenti criteri di priorità:
  • impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, minimo D, con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
  • impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, minimo D;
  • impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di eternit o amianto;
  • impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE;
  • impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
  • impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
  • impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
  • altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

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