Autorità Lavori Pubblici: Una nuova determinazione sull'avvalimento

Nel mese di settembre dello scorso anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva avviato una consultazione on ...

07/08/2012
Nel mese di settembre dello scorso anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva avviato una consultazione on line avente ad oggetto "L'Avvalimento nelle procedure di gara" dando tempo sino al 16 gennaio 2012 ai soggetti che potevano essere interessati a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni.
All'Autorità sono arrivate numerose osservazioni da parte:
  • delle Associazioni di categoria;
  • di Società e Imprese;
  • di Liberi professionisti.

A seguito di quanto emerso nell'ambito della citata consultazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire sulla materia offrendo con la determinazione n. 2 dell'1 agosto 2012, alcune indicazioni interpretative di carattere generale.
Ricordiamo che l'avvalimento, disciplinato dagli articoli 49 e 50 del Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
Il citato articolo 49 del Codice dei contratti fa riferimento all'avvalimento nella singola gara, e, quindi all'utilizzazione dei requisiti di un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una specifica gara.
L'articolo 50 del Codice fa, invece, riferimento all'avvalimento stabile, finalizzato all'ottenimento di un'attestazione di qualificazione con la precisazione che tale istituto doveva essere applicabile, in riferimento alle previsioni contenute nll'articolo 357, comma 24, del Regolamento n. 207/2010 ed alle modifiche allo stesso apportate dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , a decorrere dal trecentosesssantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso ma il suddetto termine è stato prorogato di 180 giorni dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2012 n. 119.

La determinazione dell'Autorità è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • 1. L'avvalimento nel diritto comunitario
  • 2. L'avvalimento nel Codice
  • 3. I requisiti oggetto di avvalimento
  • 4. L'avvalimento nei lavori pubblici
  • 5. L'avvalimento nei servizi e nelle forniture
  • 6. Avvalimento e subappalto
  • 7. I raggruppamenti temporanei di imprese
  • 8. La prova della disponibilità dei requisiti

Per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria, nella determinazione viene precisato che l'avvalimento può trovare applicazione anche ai servizi di ingegneria ed architettura, ed in particolare ai requisiti previsti dall'articolo 263, comma 1, del Regolamento.
Tuttavia i cosiddetti " servizi di punta" di cui all'articolo 263, comma 1, lett. c) del Regolamento n. 207/2010, ai sensi del comma 8 dell'articolo 261 del Regolamento stesso non sono frazionabili con la conseguenza che ognuno dei due "servizi di punta" richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
La deliberazione ricorda, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta e quindi, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266.

A cura di Paolo Oreto
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