Riforma fiscale, Revisione del catasto dei fabbricati all'esame della Camera

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2012 del disegno di legge delega recante "Disposizioni per la revisione del sistema fis...

17/09/2012
Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2012 del disegno di legge delega recante "Disposizioni per la revisione del sistema fiscale", riparte presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati il disegno di legge n. 5291/C (Relatore l'On. Alberto Fluvi del Gruppo parlamentare PD) recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", che supera il testo del precedente Governo (4566/C).

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e criteri direttivi indicati. In particolare, le misure che il Governo è delegato ad adottare sono:
  • Revisione del catasto dei fabbricati - Art. 2
  • Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale - Art. 3
  • Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale - Art. 4
  • Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale - Art. 5
  • Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio - Art. 6
  • Semplificazione (fiscale, amministrativa) - Art. 7
  • Revisione del sistema sanzionatorio - Art. 8
  • Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo - Art. 9
  • Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali - Art. 10
  • Unificazione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni - Art. 11
  • Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta - Art. 12
  • Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette - Art. 13
  • Fiscalità ambientale - Art. 14
  • Giochi pubblici - Art. 15
Al fine di raggiungere gli obiettivi di equità e crescita economica, si dovrà procedere all'eliminazione di distorsioni presenti nel sistema tributario, migliorando la sua neutralità e rendendo più efficiente il sistema economico. In tal senso, la Revisione del catasto dei fabbricati fornirà un contributo significativo correggendo le sperequazioni insite nelle attuali rendite. La revisione del catasto, che richiederà qualche anno per il completamento, non dovrà comportare aumenti del prelievo; le maggiori rendite saranno compensate da riduzioni delle aliquote.

La revisione del catasto sarà attuata dall'Agenzia del territorio in collaborazione con i comuni, con l'obiettivo di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. La revisione del sistema di valutazione del valore patrimoniale e delle rendite degli immobili condurrà a una nuova classificazione dei beni immobiliari e al superamento dell'attuale sistema per categorie e per classi, correlando il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie.

In particolare, con la revisione del catasto si attribuirà a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure di collaborazione con i comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
  1. per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:
    1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;
    1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;
    1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
  2. per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:
    2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
    2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;
f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:
  1. utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
  2. qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.

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