Edilizia: Sgravio contributivo 2012 - Messaggio Inps

L'Inps, con il messaggio n. 14113 del 31 agosto scorso, nel precisare che l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 convertito dalla legge 8 agos...

06/09/2012
L'Inps, con il messaggio n. 14113 del 31 agosto scorso, nel precisare che l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio e che il decreto stesso prevede, anche, che se entro il 31 luglio non intervenga il decreto debba essere applicata la riduzione determinata per l'anno precedente, ha comunicato che il termine previsto è trascorso senza che il decreto fosse adottato e che le aziende edili possono applicare lo sgravio nella misura pari all’11,50 per cento prevista per l'anno precedente.

Sempre nel citato messaggio, l'Inps ha precisato che il beneficio si applica alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e riguarda soltanto gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si rinvia ai criteri in precedenza illustrati (in particolare si veda quanto dettagliatamente riportato nell’allegato numero 2 della circolare 209/1995).

Viene, anche, stato ricordato, inoltre, che lo sgravio si applica per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, a condizione che venga inoltrata apposita istanza telematica, effettuabile già dallo scorso 31 agosto.
Infine, è stato precisato che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente al momento dell'emanazione del decreto ministeriale, prevista entro il 15 dicembre.

A cura di Gabriele Bivona
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