Riforma Professioni: DPR n. 137/2012 impugnato al TAR dagli Agrotecnici

A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha anticipato che se...

19/09/2012
A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha anticipato che se il Governo non si impegnerà a modificare alcuni punti della Riforma delle Professioni, si vedranno costretti ad impugnare dinanzi al TAR del Lazio i contenuti del DPR n. 137/2012 contenente il "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Entrando nel dettaglio della contestazione, vengono contestati i seguenti punti:
  1. Eccesso di potere relativamente al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria (art. 7 comma 3).
  2. Riconoscimento dei soggetti erogatori della formazione continua (art. 3 comma 2).
  3. Riconoscimento dei crediti formativi professionali comuni a più categorie (art. 3 comma 4).
  4. Illegittimità nella parte in cui rimanda l'applicazione di disposizioni ad ulteriori e diversi Regolamenti, non previsti dalla legge autorizzante.
  5. Tirocini professionale (art. 6).

In riferimento al primo punto, gli Agrotecnici hanno contestato l'attribuzione al Ministero di Giustizia del potere di dettare pareri vincolanti ai Consigli Nazionali nella definizione dei Regolamenti sulla formazione. Come specificato, infatti, la legge n. 148/2011 non fa alcun cenno ed attribuisce il potere regolatore esclusivamente ai Consigli Nazionali. Anche per ciò che riguarda i soggetti erogatori della formazione continua, la legge n. 148/2011 non attribuisce al Ministero alcun parere vincolante sul riconoscimento degli organismi erogatori. Il problema del parere vincolante del Ministero si ripete per ciò che riguarda il riconoscimento dei crediti formativi per i quali la potestà dei Consigli Nazionali viene ridotta, nel momento in cui questi vengono privati dell'autonomia decisionale di riconoscersi reciprocamente il valore della formazione continua impartita, che deve sempre transitare per il tramite di un Regolamento sottoposto al "parere favorevole" del Ministero, senza che la legge autorizzante preveda e/o consenta una simile soluzione.

Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha, inoltre, rilevato l'illegittimità del DPR n. 137/2012 laddove rimanda l'applicazione di disposizioni ad ulteriori e diversi Regolamenti, non previsti dalla legge autorizzante; è noto infatti che la corretta tecnica della delegificazione normativa esclude che l'atto di delegificazione rimandi ad ulteriori regolamenti, in ossequio al principio "delegatus non potest delegare".

Altro punto cruciale riguarda il tirocinio professionale. Gli Agrotecnici hanno, infatti, rilevato che il DPR n. 137/2011 non risulta essere coordinato con l'art. 6, comma 1, del DPR 5 giugno 2001 n. 328, non comprendendone l'applicazione e quindi quale delle due norme debba essere applicata. Dovrebbe essere l'ultima in ordine di tempo (cioè il DPR n. 137/2012) ma questa reca disposizioni più restrittive rispetto alla norma del 2001, la quale ultima pare perciò più rispettosa della ratio della legge n. 148/2011. Entrando nel dettaglio:
a. l'art. 6 del DPR n. 137/2012 prevede che un semestre di tirocinio possa essere anticipato durante l'ultimo anno del corso di studi. L'art. 6 DPR n. 328/2001 consentiva invece di anticipare fino a tutto il periodo di tirocinio durante il corso di studi ed anche in anni precedenti l'ultimo;
b. il DPR n. 137/2012 consente l'anticipo del tirocinio solo in presenza di una convenzione fra l'Ordine, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università ed il Ministero vigilante (e anche qui siamo in presenza di una violazione della legge 148/2011, che prevedeva solo il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, ma non quello di vigilante). Il DPR n. 328, per le analoghe convenzioni, non chiedeva il coinvolgimento ministeriale ma prevedeva che le convenzioni -com'è del tutto logico- venissero stipulate direttamente fra gli Ordini e le Università (l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è particolarmente colpito da questa disposizione, in quanto ha già stipulato, direttamente con le Università, 133 Convenzioni che riguardano altrettanti corsi di laurea);
c. il DPR n. 137/2011 non richiama le convenzioni diverse da quelle con le Università, ad esempio quelle con gli Istituti di istruzione secondaria (che il DPR n. 328/2001 invece prevedeva). Il silenzio della norma preclude anche qualunque collegamento professionale con i nuovi ITS-Istituti Tecnici Superiori, istituiti in Italia da un anno e che prevedono il rilascio di un nuovo titolo professionalizzante in esito ad un biennio di studi post-diploma, di carattere non universitario (anche in questo l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureatisi trova con 78 Convenzioni stipulate con Istituti superiori, di cui non conosce la sorte, mancando nel DPR qualunque norma transitoria).
Dunque, il problema del conflitto tra le due citate norme creerebbe notevoli problematiche non essendoci nessuna norma che regola la validità delle Convenzioni attualmente esistenti fra Ordini, Collegi, Università ed Istituti superioni ovvero la loro prosecuzione e con che regime.

Sempre in riferimento ai tirocini professionali, è stato rilevato come il DPR n. 137/2012, andando molto oltre la legge autorizzante, norma nel dettaglio aspetti procedurali del tirocinio, che invece la legge professionale degli Agrotecnici, 6 giugno 1986 n. 251, affida esclusivamente al Consiglio nazionale dell'Albo. Inoltre, l'attuale Regolamento del tirocinio risulta essere più favorevole per i tirocinanti di quanto lo siano le norme del DPR n. 137/2011, le quali pertanto si trovano così in contrasto con la legge autorizzante.

Ricordiamo, infine, che anche gli avvocati hanno impugnato la riforma delle professioni eil DM sui parametri per la valutazione economica delle prestazioni professionali. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha affidato ad avvocati e professori universitari il mandato per ottenere l'annullamento sia del "regolamento professioni" sia del "decreto ministeriale parametri", e ha affidato a due esperti l'incarico di valutare i profili di illegittimità dei decreti legislativi di revisione della geografia giudiziaria, appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non tutti la pensano però allo stesso modo e lo dimostra la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti che, schierandosi a favore del Governo, ha chiesto al CNF di recedere dalla decisione di ricorrere al TAR, ammettendo che pur nutrendo il massimo rispetto circa le loro posizioni, le loro richieste di modifica possono essere effettuate senza che si torni indietro. "Non vogliamo - ha affermato il CNAPPC - che le posizioni di una singola categoria professionale possano riportarci al "via" di un gioco dell'oca che fa solo male al Paese e ai liberi professionisti e che finirebbe per confermare la tesi secondo la quale i professionisti italiani sono una casta che difende interessi propri a danno dell' intera comunità. Il ricorso ai Tribunali per bloccare ogni iniziativa riformatrice, usato strumentalmente, ha contribuito, peraltro, a rendere l'Italia immobile, ancorata all'interesse del particolare contro quello generale".

Entrando a gamba tesa sull'operato degli avvocati, il Presidente degli Architetti Italiani ha affermato che "Qualora il ricorso andasse avanti, valuterà - con altre professioni - di intervenire ad adiuvandum del Governo, nella convinzione che, nei prossimi mesi, il nostro dovere sia quello di concludere la stesura dei regolamenti, attuare la Riforma e soprattutto contribuire a rilanciare, con idee e progetti, un Paese che non deve avere paura del futuro, né ripiegarsi sulla conservazione di ciò che non c'è più".

"Dopo vent'anni di discussioni e proposte - ha concluso Freyrie - di posizioni ideologiche e settarie, di disinformazione e di strumentalizzazioni politiche, finalmente siamo giunti ad una Riforma che, pur imperfetta, ha raggiunto un buon equilibrio tra rispetto dell'interesse generale, autonomia professionale e realtà del mercato".

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