Attrezzature da lavoro: nuova circolare sulle verifiche periodiche

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la recente circolare n. 38 del 13 agosto recante "D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle ...

03/09/2012
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la recente circolare n. 38 del 13 agosto recante "D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti" ha delimitato il campo di applicazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.

Nella circolare vengono trattati i seguenti punti:
  • 1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali
  • 2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro
  • 3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso
  • 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatori di GPL
  • 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici
  • 6. Ponti sollevatori per veicoli
  • 7. Carrelli commissionari
  • 8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività
  • 9. Spostamento delle attrezzature di lavoro
  • 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11/04/2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Per quanto concerne il primo punto, il Ministero precisa che la richiesta di verifica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro "il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica".

Relativamente al punto 4, la circolare chiarisce che “le attrezzature di cui al predetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui l D.M. 11/04/2011”.

Nella circolare viene, quindi, evidenziato che sono escluse dall'obbligo delle verifiche periodiche precedentemente indicate le seguenti attrezzature:
  • centrali termiche condominiali;
  • serbatoi gpl per uso domestico;
  • macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi (allestimenti scenici);
  • ponti sollevatori per veicoli;
  • carrelli commissionatori.

La circolare, al punto 8, precisa, anche, che "la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto se i termini previstio dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo".

Di notevole interesse è poi il punto 10 in cui viene trattato il raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11/04/2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuando separatamente le procedure da utilizzare per le attrezzature di lavoro:
  • riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE
  • riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n, 81/2008 e s.m.i. fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.

A cura di Gabriele Bivona
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