V Conto Energia e Impianti BIPV: chiarimenti sul limite di costo indicativo cumulato degli incentivi

Il GSE fornito interessanti chiarimenti sulla definizione di limite di "costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 MLN€" riferito agli impianti fotovolt...

03/10/2012
Il GSE fornito interessanti chiarimenti sulla definizione di limite di "costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 MLN€" riferito agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio con il Quinto Conto Energia.

In particolare, facendo seguito alle richieste pervenute dagli operatori il GSE ha chiarito che per determinare il raggiungimento del suddetto limite di costo vanno sommati esclusivamente gli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia. Non vanno quindi sommati gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con i precedenti provvedimenti di incentivazione (Quarto Conto Energia e Terzo Conto Energia).

Inoltre, fino al raggiungimento di tale limite di costo, gli impianti BIPV che rispettano i requisiti previsti dal DM 5 luglio 2012 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti indicate nell'Allegato 6 del Decreto, senza l'obbligo di iscrizione al Registro.

Infine, nel caso in cui a un impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti per "Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" oppure sia stato raggiunto il limite di costo indicativo annuo di 50 MLN €, tale impianto potrà accedere, laddove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per "Impianti fotovoltaici". In tal caso, se l'impianto ricade tra quelli soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro (art. 3, comma 2 DM 5 luglio 2012), l'iscrizione al Registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.

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