Crescita 2: Pubblicato sulla Gazzetta il decreto-legge

Dopo la firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso è stato pubblica...

22/10/2012
Dopo la firma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, sul supplemento ordinario n. 194 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
Sono entrate in vigore sabato 20 ottobre, quindi, le misure per la crescita approvate dal Consiglio dei ministri il 4 ottobre scorso.
Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto. Sono questi i capisaldi del secondo "Decreto Crescita" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì e che ora passa alle Camere per la discussione e dovrà essere convertito in legge nei prossimi due mesi.
Il provvedimento è suddiviso nelle seguenti dieci sezioni:
  • Sezione I - Agenda e identità digitale (artt. 1 - 5);
  • Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto (artt. 6 - 9);
  • Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione (artt. 10 - 11);
  • Sezione IV - Sanità digitale (artt. 12 - 13);
  • Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica (artt. 14 - 15);
  • Sezione VI - Giustizia digitale (artt. 16 - 18);
  • Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti (artt. 19 - 20);
  • Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (artt. 21 - 24);
  • Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (artt. 25 - 32);
  • Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del Paese (artt. 33 - 39);

Vengono, qui di seguito, esaminate le varie sezioni ed i vari articoli del provvedimento

Sezione I Agenda e identità digitale (artt. 1 - 5)
Documento digitale unificato - Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1) - Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.
Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3) - Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l'ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.
Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4, 5) - Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche. Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane avranno l'obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

Sezione II Amministrazione digitale e dati di tipo aperto (artt. 6 - 9)
Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6) - Tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.
Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7) - Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L'inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente. Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.
Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8) - Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all'emissione dei titoli di viaggio. Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.
Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9) - I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l'accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d'uso aperta e saranno dunque utilizzabili - in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali - senza alcun tipo di restrizione.

Sezione III Agenda digitale per l'istruzione (artt. 10 - 11)
Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10) - Dall'anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell'intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.
Libri e centri scolastici digitali (art. 11) - A partire dall'anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea. Dall'anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

Sezione IV Sanità digitale (artt. 12 - 13)
Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13) - Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l'intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell'ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti. In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale. Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.

Sezione V Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica (artt. 14 - 15)
Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14) - Viene confermato l'obbiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d'impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord. Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l'esenzione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l'accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.
Pagamenti elettronici (art. 15) - E' introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall'importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento. I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall'attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

Sezione VI Giustizia digitale (artt. 16 - 18)
Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16) - Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese. In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall'imputato, nell'ambito dei processi penali.
Modifiche alla legge fallimentare (art. 17) - Attraverso l'uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori. Per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa). Infine, viene resa obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

Sezione VII Ricerca, innovazione e comunità intelligenti (artt. 19 - 20)
Sinergia con l'VIII PQ Horizon 2020 (art. 19) - L'art. 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici e in linea con il programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di promuovere sinergie tra sistema produttivo, di ricerca ed esigenze sociali. Lo scopo è di spostare in avanti la frontiera dell'innovazione attraverso appalti innovativi e precommerciali per servizi di ricerca in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.
Comunità intelligenti (art. 20) - L'art 20 disegna l'architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunità intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunità intelligenti sono partecipative, promuovono l'emersione di esigenze reali dal basso, l'innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunità rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l'impatto del progresso tecnologico sul territorio.

Sezione VIII Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (artt. 21 - 24)
Misure per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21) - La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L'IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22) - Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto. Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita "dormienti", ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi. La norma prevede anche l'introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking. Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario.
Misure per l'iscrizione al registro delle Imprese ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso (art. 23) - La disposizione si propone di aggiornare una normativa piuttosto datata (le Società di Mutuo Soccorso sono ancora disciplinate da una legge del 1886) e lacunosa in molte sue parti, per consentire a tali particolari società di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale, garantendo procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace. In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un'importante questione interpretativa prescrivendo in termini univoci e chiari la necessità di previa iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese. Oltre a semplificare questa iscrizione viene inoltre resa automatica l'iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una sezione che si istituirà espressamente dedicata alle SMS. Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta "mutualità mediata", in virtù della quale si rende possibile anche ad una Società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un'altra analoga società a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. In tal modo si consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.

Sezione IX Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (artt. 25 - 32)
Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25) - Per la prima volta nell'ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup). In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:
  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;
  • la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività. La norma definisce anche l'incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività. Viene infine istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese con l'iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio (art. 26). Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:
  • Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.
  • Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
  • Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.
  • Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).
Vengono anche ridotti gli oneri per l'avvio della startup innovativa e dell'incubatore certificato, attraverso l'esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.
Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell'incubatore certificato (art. 27) - Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa startup.
Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28) - Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell'attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo "fittiziamente" autonomo.
Incentivi all'investimento in startup innovative (art. 29) - Per rafforzare la crescita e la propensione all'investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.
Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30) - Viene introdotta un'apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell'offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta. Per quanto riguarda l'accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.
Sostegno all'internazionalizzazione (art. 30) - Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia. La disposizione individua puntualmente tali servizi: l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Gestione della crisi nell'impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31) - L'intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Per facilitare l'avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.
Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure (art. 32) - Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero dello Sviluppo Economico, promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie disciplinate dal decreto. L'ISTAT provvederà alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto – in particolare sui temi della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione – delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di startup innovative, mettendo in rilievo soprattutto l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

Sezione X Ulteriori misure per la crescita del Paese (artt. 33 - 39)
Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33) - Viene introdotto un credito di imposta come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro, che potranno in questo modo raggiungere l'equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile. Il credito potrà arrivare fino al limite massimo del 50% a valere sull'Ires e sull'Irap in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. La disposizione è valida fino al 31 dicembre 2015. In questo modo sarà possibile favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali e per di più stimolando un indotto positivo anche per le entrate pubbliche.
Proroga per progetto "carbone pulito" e per "superinterrompibilità" elettrica (art. 34) - Proroga di un anno (dal 31-12-2012 al 31-12-2013) per la realizzazione del progetto cosiddetto "carbone pulito" (Carbosulcis). E proroga di tre anni (fino al 31-12-2015) del servizio per la cosiddetta "superinterrompibilità" elettrica per la Sicilia e la Sardegna.
Sportello Unico per l'Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35) - Viene costituito un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace per i soggetti imprenditoriali a cui potranno far riferimento i soggetti imprenditoriali che abbiano intenzione di realizzare investimenti di tipo produttivo e industriale sul territorio italiano. Lo sportello farà capo al ministero dello Sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall'ICE e dall'Agenzia INVITALIA, senza generare così ulteriori oneri per la finanza pubblica. La promozione del made in Italy sui mercati internazionali sarà rafforzata grazie al fatto che Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia.
Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36) - La norma proposta è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto fondamentale nel corso della crisi. Viene riconosciuto ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell'accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate, regime introdotto dal primo decreto crescita.
A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati