Responsabilità solidale: Dall'Ance una bozza di dichiarazione sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E recante “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità s...

22/10/2012
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E recante “Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti” ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore.
Ricordiamo che l'art. 13-ter decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 ha sostituito il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006 relativo ai soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. Sono stati, inoltre, inseriti i commi 28-bis e 28-ter con cui viene stabilito che siano l'appaltatore e il subappaltatore i soggetti responsabili in solido dei versamenti e che tale responsabilità si riferisce sia alle ritenute sul lavoro dipendente che all'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto.

L'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare ha precisato che, poiché la disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, è valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

In riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ed in conformità alle stesse, l'Ance ha predisposto uno schema di autocertificazione diretta ad escludere l'applicazione della nuova disciplina contenuta nell'art.35, commi 28-28ter, della legge 248/2006 (come modificata dall'art.13ter, della legge 134/2012).
L'Ance ha trasmesso il citato schema all'Agenzia delle Entrate, affinché si possa pervenire, al più presto, ad un modello ufficialmente riconosciuto come valido per escludere la responsabilità solidale. Il modello è suddiviso nelle seguenti 3 parti:
  • nella prima, vanno indicati i dati identificativi dell'impresa o società dichiarante e la tipologia di contratto, appalto o subappalto, per il quale viene resa la dichiarazione,
  • nella seconda, devono essere indicati gli estremi dei versamenti (modello F24) dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relativi al contratto ed i cui termini di versamento sono scaduti alla data della dichiarazione. Per l'IVA va altresì indicato il saldo di liquidazione (IVA a debito, o a credito) ed il regime adottato (ordinario, “reverse charge”, “IVA per cassa”),
  • >, oltre alla data, al timbro dell'impresa ed alla firma del dichiarante, viene evidenziata la necessità di allegare il documento d’identità del dichiarante e vengono rese le dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy.

La dichiarazione, nel modello proposto dall'ANCE, va redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma.

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