Modalità di certificazione del credito, dal MEF le modalità applicative

Il Ministero dell'Economia e delle Finanza, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha pubblicato la circolare 27 novembre 2012, n. 36 recante ad...

30/11/2012
Il Ministero dell'Economia e delle Finanza, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha pubblicato la circolare 27 novembre 2012, n. 36 recante ad oggetto "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (c.d. decreto certificazione) recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - Modalità applicative".

Ricordiamo che il Decreto Certificazione disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il MEF ha rilevato gli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:
a) è stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilità del credito;
b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale è stato circoscritto l'ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione vigente:
  • sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
  • è stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziché le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Dopo un breve excursus normativo, la circolare del MEF ha ricordato l'ambito di applicazione del decreto certificazione , che riguarda le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte:
a) delle Regioni e dalle Province Autonome;
b) degli Enti locali.
c) degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le certificazioni previste dal decreto certificazione non sono rilasciate:
a) dagli Enti locali commissariati. Più precisamente non sono oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito, ferma restando comunque la validità delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, così come desumibile dal contratto stipulato; pertanto il MEF ha ritenuto che il decreto certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT.

La circolare del MEF ha, infine, precisato:
  • il procedimento di rilascio della certificazione;
  • le indicazioni operative alle ragionerie territoriali dello stato circa la nomina dei commissari ad acta;
  • le procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore;
  • la procedura di pagamento del credito certificato;
  • la modalità per la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • la modalità per la comunicazione mensile al ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio;
  • le comunicazioni degli agenti della riscossione al ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali.

In allegato il testo della circolare.

A cura di Gabriele Bivona
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