Consigli di disciplina, pubblicati i Regolamenti degli Ingegneri e dei Periti Agrari

Ingegneri e Periti agrari ai primi due posti per la pubblicazione dei Regolamenti per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali ai...

30/11/2012
Ingegneri e Periti agrari ai primi due posti per la pubblicazione dei Regolamenti per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del residente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012 sono stati, infatti, pubblicati i due regolamenti ufficiali che disciplinano i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali.

Regolamento Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Approvato nella seduta del 23 novembre 2012.
Il Regolamento del CNI è composto da 8 articoli:
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Consigli di disciplina territoriali
- Art. 3 - Cause di incompatibilità e decadenza della carica
- Art. 4 - Requisiti di onorabilità e professionalità
- Art. 5 - Nomina
- Art. 6 - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
- Art. 7 - Disposizioni transitorie
- Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicità

Tra gli articoli di maggior rilievo segnaliamo l'art. 5 relativo alla nomina. In particolare, la composizione dei Consigli di disciplina è selezionata all'interno di un elenco predisposto dal relativo Consiglio territoriale ed il cui numero complessivo è pari almeno al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

La composizione del Consiglio di disciplina deve essere formata da:
  • almeno 2/3 iscritti all'Albo;
  • un numero di componenti iscritti alla sez. B dell'Albo pari rispetto a quello del corrispondente Consiglio territoriale.

I giudizi disciplinari riguardanti soggetti iscritti alla sez. B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sez. B dell'Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sez. B dell'Albo.

Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
  • di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno 5 anno;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il III grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
  • di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  • iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
  • esperti in materie giuridiche o tecniche;
  • magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

Dopo la sua compilazione, l'elenco è pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

Regolamento Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati- Approvato nella seduta del 7 novembre 2012.
Anche per l'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, i componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del Collegio territoriale.

Gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio dell'Ordine Nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:
  • di essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati da almeno 10 anni;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il IV grafo o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale del Collegio dell'Ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
  • di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura, ancorché impugnate.

È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco avviene ad opera del Consiglio territoriale d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  • iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
  • esperti in materie giuridiche o tecniche.

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