Case fantasma: Entro il 2 aprile per evitare il surplus di penale

Si torna a parlare di "case fantasma". L'occasione è una scadenza. Si avvicina, infatti, la data del 2 aprile, termine entro il quale è ancora possibile rego...

29/03/2013
Si torna a parlare di "case fantasma". L'occasione è una scadenza. Si avvicina, infatti, la data del 2 aprile, termine entro il quale è ancora possibile regolarizzare, senza incorrere in ulteriori sanzioni, l'iscrizione al Catasto dei fabbricati non dichiarati e "stanati" dal Territorio grazie a foto aeree, sopralluoghi, sovrapposizione delle ortofoto digitali e alla collaborazione dell'Agea.
Si tratta della seconda fase della procedura che prevede l'attribuzione di rendite presunte agli immobili non denunciati spontaneamente ed emersi in seguito ai controlli effettuati dagli uffici con i metodi sopra descritti, in attuazione dell'articolo 19, comma 10, del Dl 78/2010. I proprietari fino al 30 aprile 2011 potevano evitare l'avvio della procedura di accertamento provvedendo all'accatastamento senza oneri aggiuntivi.

La prossima scadenza prende il via dal comunicato dell'Agenzia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 novembre, che riporta l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati sconosciuti al Catasto o modificati per destinazione o consistenza all'insaputa del Fisco e ai quali, per questo, è stata assegnata una rendita "d'ufficio". Da quella data, 120 giorni di tempo per sanare la situazione, senza incappare nella quadruplicazione della sanzione prevista per il mancato accatastamento (articolo 2, Dlgs 23/2011).
Facendo il conto, l'ultimo giorno utile cadrebbe il 30 marzo, termine che però slitta perché di sabato, seguono le festività pasquali e, così, arriviamo al 2 aprile.
Il comunicato è pubblicato anche presso gli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, le amministrazioni locali interessate e sul sito internet dell'Agenzia, che riporta anche l'elenco delle particelle del catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane interessate.

Le eventuali incoerenze riscontrate nell'identificazione dei fabbricati, possono essere segnalate on line utilizzando il servizio Contact center dell'Agenzia oppure attraverso l'apposito modulo da consegnare o spedire all'ufficio provinciale competente.
Dichiarare l'immobile accertato o aggiornare i dati catastali non è però sempre obbligatorio. Ecco le ipotesi che fanno eccezione:
  • ampliamento già dichiarato, accatastamento avvenuto dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale;
  • fabbricato demolito;
  • tipologia di fabbricato esente da accatastamento;
  • fabbricato non esistente sul terreno indicato.

Vale sempre la pena, comunque, anche in questi casi, comunicare la situazione al Territorio utilizzando, come già detto, il servizio online Contact center o presentando l'apposito stampato all'ufficio competente.

Fonte: Agenzia del Territorio
© Riproduzione riservata
Tag:

Link Correlati

Agenzia entrate