Detrazione Irpef al 50% anche per gli impianti fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi...

19/03/2013
L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica può beneficiare della detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quindi anche della detrazione del 50% prevista fino al 30 giugno 2013. Lo avevamo sostenuto in tempi non sospetti (clicca qui) quando, a poche settimane dalla entrata in vigore del V Conto Energia e mentre il Contatore fotovoltaico del GSE segnava ormai quota euro 6.340.692.313,00 avvicinandosi sempre più velocemente a quota 6,7 miliardi di euro (costo indicativo cumulato annuo per il quale dopo 30 giorni dal suo raggiungimento il nuovo sistema di incentivazione terminerà), in molti si chiedevano se l'installazione di impianti fotovoltaici, non fruendo più delle tariffe incentivanti, poteva godere della detrazione IRPEF del 50% (dall'1 gennaio al 30 giugno 2013) per le ristrutturazioni edilizie.

Lo ha chiarito definitivamente l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un'istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE Confindustria ad ottobre 2012, riconoscendo l'interpretazione per la quale l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In particolare, l'istanza chiedeva la corretta interpretazione dell'articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e se la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale (le dimensioni più tipicamente presenti presso gli edifici residenziali).

''La risposta va incontro alle aspettative del settore - ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE - Infatti l'Agenzia riconosce che l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico".

"Peraltro - prosegue la Portaluri - il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri''.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della detrazione del 50%, è necessario che l'impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione). Infine, l'Agenzia ha confermato il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.

"Il settore fotovoltaico - ha commentato Valerio Natalizia, presidente di GIFI, l'associazione delle imprese del fotovoltaico aderente ad ANIE - ha richiesto e sollecitato questo pronunciamento e lo accoglie con estremo favore. Ha infatti il merito di fare chiarezza tra gli operatori e i cittadini, soprattutto in un momento in cui l'industria nazionale fotovoltaica già soffre i numerosi cambiamenti normativi intervenuti e il calo nella domanda per il conseguimento delle tariffe incentivanti del Conto energia''.

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