Pagamento debiti P.A.: indicazioni sull'accreditamento alla piattaforma elettronica e la ricognizione dei debiti del Servizio sanitario nazionale

Dopo oltre 2 mesi dalle ultime elezioni, finalmente l'Italia ha un Governo. Non si sa quanto durerà e se riuscirà ad essere incisivo, ma almeno gli Italiani ...

30/04/2013
Dopo oltre 2 mesi dalle ultime elezioni, finalmente l'Italia ha un Governo. Non si sa quanto durerà e se riuscirà ad essere incisivo, ma almeno gli Italiani possono contare su una composizione di Governo definitiva. Nelle more, il Ministero dell'Economia e delle Finanza, in riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" ha pubblicato una serie di circolare con le prime indicazioni operative.

Dopo la pubblicazione delle circolari n. 17 e 18 (leggi news), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare 24 aprile 2013, n. 19 recante "Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 - Prime indicazioni operative alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio sanitario nazionale".

La nuova circolare del MEF, indirizzata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome, all'Unione delle province Italiane e all'associazione Nazionale dei Comuni Italiani, considerata l'estrema importanza del decreto-legge n. 35/2013 sul pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione e le conseguenze di carattere sanzionatorio a carico dei dirigenti responsabili, ne evidenzia i principali punti e fornisce le prime indicazioni operative in materia, con riferimento agli adempimenti previsti a carico delle regioni, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle gestioni sanitarie accentrate presso la regione.

Il MEF ha, intanto, ricordato che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, alla certificazione dei relativi crediti.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 35/2013 introduce nuove disposizioni in materia di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, che comportano nuovi adempimenti per le P.A., che la circolare n. 19/2013 riassume in 3 punti principali.

Obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DL n. 35/2013, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (quindi entro il 29 aprile 2013), le amministrazioni pubbliche, ai fini delle certificazioni di cui citato articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del DL 185/2008, devono avere già provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla quale viene gestito in via telematica il meccanismo della certificazione (accessibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml).

Ai sensi del successivo comma 2, la mancata registrazione entro il predetto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, i dirigenti responsabili sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Certificazione dei crediti esclusivamente in modalità telematica
Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del DL n. 35/2013, la certificazione dei crediti deve avvenire esclusivamente mediante la piattaforma elettronica. Dunque, non possono più essere accolte istanze presentate dai creditori in forma cartacea, secondo la procedura c.d. ordinaria introdotta dal decreto ministeriale del 25 giugno 2012 nelle more dell'attivazione della piattaforma.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni
Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del DL n. 35/2013, le amministrazioni debitrici devono comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare, nell'ambito dei predetti debiti, quelli già oggetto di cessione o di certificazione.
Ai sensi del successivo comma 5, il mancato adempimento da parte delle P.A. debitrici sarà rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il successivo comma 6 stabilisce che, per i debiti diversi da quelli già ceduti o certificati, la comunicazione di cui al comma 4 equivale alla certificazione del debito. La certificazione rilasciata con tale modalità deve intendersi priva dell'indicazione di una data di pagamento.
Con specifico riferimento all'amministrazione regionale, si rappresenta che la piattaforma consentirà, all'atto della comunicazione dei debiti, di distinguere quelli che si riferiscono al Servizio sanitario regionale (e che la regione comunica in quanto gestione sanitaria accentrata) da quelli riferiti alla gestione extrasanitaria.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il creditore di presentare, relativamente ai crediti oggetto dell'elenco di cui al comma 4, istanza di certificazione tramite la piattaforma elettronica, secondo le modalità ordinariamente previste dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012. In tal caso, laddove il credito presentasse i requisiti richiesti, la certificazione dello stesso, ai sensi del predetto decreto ministeriale, dovrà necessariamente riportare l'indicazione della data di pagamento, da fissarsi entro i 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza (ulteriori indicazioni operative sono fornite nella circolare RGS n. 36 del 27 novembre 2012).
Al fine di escludere l'eventualità che il medesimo importo certificato possa essere in tutto o in parte utilizzato più di una volta, la possibilità di richiedere la certificazione, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012, successivamente all'inserimento del relativo credito nell'elenco di cui al comma 4, è concessa solo nel caso in cui la certificazione rilasciata con le modalità di cui al comma 6 non sia stata già utilizzata - anche parzialmente - tramite cessione o compensazione.
Antecedentemente all'invio della comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 4, i creditori potranno segnalare all'amministrazione debitrice gli estremi del credito vantato. Tale attività di segnalazione avverrà al di fuori della piattaforma elettronica.
Anche successivamente all'invio della comunicazione, il creditore che ravvisi una omessa, incompleta o erronea comunicazione di uno o più debiti da parte dell'amministrazione pubblica, ha la facoltà di richiedere (sempre al di fuori della piattaforma elettronica) l'integrazione o correzione dell'elenco. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni, il creditore può presentare, mediante la piattaforma elettronica, istanza di nomina di un commissario ad acta con le modalità già previste dal decreto del 25 giugno 2012.

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