Parere AVCP: Cauzione provvisoria per i servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha comunicato l'approvazione del Parere n. 25 del 18 marzo 2013 relativo a ...

02/04/2013
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha comunicato l'approvazione del Parere n. 25 del 18 marzo 2013 relativo a due controversie questioni e precisamente a quella inerente la legittimità o meno della previsione della cauzione provvisoria (articolo 75 del Codice dei contratti) nella programmazione territoriale urbanistica e paesaggistica compresa tra i servizi di architettura ed ingegneria riportati alla categoria 12 dell'allegato IIA al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) ed a quella del corrispettivo del servizio che non sarebbe adeguatamente morivato e supportato, anche si sensi della Deliberazione dell'AVCP n. 49 del 3/5/2012.

Il parere è stato reso dall'Autorità in riferimento al ricorso datato 15 maggio 2012 dell'Associazione regionale liberi professionisti in merito ad un bando del Comune di Biancavilla (CT) relativo all'”Affidamento del servizio di redazione del rapporto ambientale a supporto per la procedura di valutazione ambientale strategica del nuovo piano regolatore del Comune di Biancavilla (CT)” per un importo a base di gara pari ad euro 27.157,50.

L'Autorità, nel parere in argomento, ricostruisce il quadro normativo della disciplina delle garanzie arrivando alla conclusione che la polizza di responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del Codice dei contratti, riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione con la conseguenza che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dall'art, 111 del Codice dei contratti.
Aggiunge, anche, l'Autorità che “Dall'esame del quadro normativo di settore (il codice distingue l'art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt. 76 e 113 riferiti invece agli esecutori) appare infatti con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore rispetto a quelle dei progetti........... Una tale impostazione testimonia la volontà di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità civile dei progettisti”.
Successivamente a tali premesse, l'Autorità, pur trattandosi di un servizio che poteva essere espletato da architetti o da ingegneri (come d’altra parte previsto nel bando di gara) e che non ha nulla a che vedere con esecutori di sorta (si tratta della redazione del rapporto ambientale previsto all’articolo 13 del D.Lgs. n. 4/2008) conclude ritenendo impossibile, nel caso in argomento, poter applicare la copertura assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 111 del Codice dei contratti mentre è corretto che nel bando sia prevista la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti.
Come abbiamo avuto modo di affermare in una nostra precedente notizia, nel caso dei servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica nulla viene detto nel CapoIV della parte II del Codice ed, in particolare, è opportuno osservare come tali servizi siano essenzialmente di progettazione e che, quindi, non avrebbe alcun senso trattarli, dal punto di vista della cauzione, in maniera diversa da come sono trattati i servizi di architettura e di ingegneria.
Forse sarebbe opportuna un definitivo chiarimento e se necessario una modifica del Codice dei contratti e del Regolamento al fine di evitare che servizi della stessa natura progettuale vengano trattati in maniera diversa dal punto di vista delle garanzie.

Per quanto concerne la seconda controversa questione del corrispettivo del servizio che non sarebbe adeguatamente morivato e supportato, l’Autorità da ragione all'Associazione regionale liberi professionisti e , conseguentemente, ritiene che il valore del corrispettivo del servizio, così come calcolato nel bando di gara è in contrasto con le indicazioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità stessa n. 49 del 3/5/2012.

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