Ricostruzione o ristrutturazione di edifici storici o inagibili: necessari gli spazi per i parcheggi

Ricostruzione o ristrutturazione di edifici storici o inagibili: oltre ai titoli edilizi e ai vincoli previsti, è necessario, ogni volta che sia realizzato u...

23/04/2013
Ricostruzione o ristrutturazione di edifici storici o inagibili: oltre ai titoli edilizi e ai vincoli previsti, è necessario, ogni volta che sia realizzato un "edificio diverso" da quello preesistente, non soltanto identificare gli elementi architettonici che permettono di individuare il fabbricato come organismo edilizio avente una ben determinata sagoma e un ben determinato volume e, quindi, di poter essere considerato oggetto di opere di ristrutturazione, ma anche riservare appositi spazi per i parcheggi.

Una decisione che il Consiglio di Stato ha espresso nella sentenza 1995 del 12 aprile 2013, facendo particolare riferimento all'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato dalla legge n. 122 del 1989, che trova applicazione o e, in particolare, quando - con un atto comunque denominato - sia demolito un edificio e al suo posto ne sia realizzato un altro (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2007, n. 4842).

In tale circostanza infatti, il legislatore ha stabilito la soddisfazione di alcuni standard, non soltanto quando in un centro storico sia prevista la demolizione di un fabbricato fatiscente con la successiva ricostruzione, ma anche nel caso si tratti di un edificio isolato o comunque circondato dal verde: anche in questa circostanza viene rilevata una essenziale regola del diritto urbanistico, per la quale va identificato già nel titolo edilizio lo spazio riservato al parcheggio.

Nella fattispecie - riguardante il ricorso in appello alla sentenza n. 422/2011 del TAR Liguria, Genova Sez. I, nel quale la parte appellante con otto diverse censure riteneva illegittime le DIA (Denunce di Inizio di Attività) presentate dalla parte appellata e, di conseguenza, anche le valutazioni e le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale di Chiavari e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e le Attività Culturali della Liguria - i Consiglieri hanno ritenuto che, in presenza del relativo progetto presentato dagli interessati e trattandosi di una questione che non riguarda la realizzabilità in sé dell'edificio, il Comune possa assentire le opere nel loro complesso, qualora vi sia una integrazione progettuale concernente la riserva di spazi da destinare a parcheggi, poiché il richiamato art. 41 sexies dispone "misure quantitative degli spazi aventi tale destinazione, senza statuire alcuna formalità in ordine alla localizzazione delle aree da asservire, onde i parcheggi possono essere realizzati sia in luoghi esterni all'edificio sia al suo piano terreno e perfino in aree esterne, anche se non strettamente adiacenti al fabbricato".

Infine, in merito alla legittimità di un'eventuale variazione nella valutazione da parte della Soprintendenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che rientra nell'ambito dei suoi poteri espressivi della discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in quanto tale dal giudice amministrativo solo nel caso di manifesta irragionevolezza o illogicità, non dunque quando si limitati a valutare la compatibilità delle opere proposte con le vigenti norme di tutela paesaggistica, rilevando che la ricostruzione di un edificio nella sua integralità non ne lede i relativi valori.

A cura di Fernanda Anania
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