Autorità e qualificazione: Modalità con cui è possibile cambiare SOA

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato il 27 marzo scorso il Comunicato alle SOA n. 79 avente per ogget...

08/05/2013
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato il 27 marzo scorso il Comunicato alle SOA n. 79 avente per oggetto due argomenti relativi alla qualificazione delle imprese.

Con il primo vengono dati importanti chiarimenti in ordine alla possibilità che ha l'impresa qualificata di potere annullare una prima designazione della SOA, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, chiedendo contestualmente alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA. Con il secondo argomento vengono fornite raccomandazioni alle SOA sullo svolgimento delle operazioni per l'inserimento delle attestazioni SOA nel casellario informatico, al fine della correttezza dei dati ivi presenti..

In merito alla possibilità di annullamento di una prima designazione della SOA, l'Autorità precisa che l'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, al comma 8, stabilisce che:
  • la SOA è tenuta a comunicare lo sospensione e lo decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e lo cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi;
  • nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita lo documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione;
  • se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa lo nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire lo documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, lo possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.

L’Autorità, nel comunicato in argomento, precisa che i compiti della SOA cui trasferire la documentazione sono quelli corrispondenti agli interessi pubblicistici scaturenti da quanto statuito dall'art. 40, comma 3, del codice, in base al quale le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica e consistono nel permettere alle imprese qualificate dalla SOA cessata, fallita, ecc. di continuare ad operare nel mercato dei lavori pubblici, tenuto conto che in base all'art. 73, comma 7, nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti. Ciò, a condizione, beninteso, che l'impresa permanga in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento (art. 40, comma 9-ter del D.Lgs. 163/2006).
A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA "subentranti": quella funzionale alla variazione o al mantenimento dell'efficacia dell'attestazione già rilasciata -in quanto finalizzata al perseguimento delle esigenze dell'impresa che si concretizzano nello stipulare con la SOA "subentrante" un contratto avente ad oggetto una qualunque variazione/integrazione/revisione della attestazione già rilasciata e quella utile all'estromissione dal mercato della medesima impresa, o al ridimensionamento dell'attestato, qualora ricorrano i presupposti previsti dal richiamato art. 40, comma 9-ter, del codice.

La SOA "subentrante" è, pertanto, tenuta a:
  • dichiarare la decadenza o al ridimensionamento dell'attestato, qualora vengano meno i requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione stessa (art. 40, comma 9-ter, del codice, D.lgs. n. 163/2006), attività che la SOA svolge non in forza di un vincolo contrattuale, ma nell'esercizio di una funzione pubblica riconosciuta direttamente dalla legge;
  • provvedere alla variazione o al mantenimento dell'efficacia dell'attestazione già rilasciata da altra SOA, solo nel caso in cui attraverso la stipula di un contratto di variazione/integrazione/revisione della attestazione già rilasciata, abbia maturato un rapporto di natura privatistica con l’impresa attestata.

In merito al secondo argomento del comunicato circa l'esigenza di consentire la pubblicazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di dati corretti, ricavati dalle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico, l'Autorità ha evidenziato alcune criticità che si sono evidenziate per le SOA nella compilazione dei campi che, previsti all'interno del casellario informatico, consentono la pubblicazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di dati dell’attestato SOA.
Nel richiamare ad una maggiore attenzione delle SOA, l'Autorità ha, altresì, ricordato che i dati inseriti nel casellario informatico sono gli stessi presenti nel Registro delle imprese, considerato che l’art. 107 impone alle camere di commercio, industria e artigianato di acquisire i dati dal casellario informatico di cui all’articolo 8 del regolamento, D.P.R. n. 207/2010.

A cura di Gabriele Bivona

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