AVCP: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo provvedimento per la soluzione delle controversie

Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 di ieri 8 maggio è stato pubblicato il Provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi...

09/05/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 di ieri 8 maggio è stato pubblicato il Provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 24 aprile 2013 recante “Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.”.
Il nuovo provvedimento sostituisce il precedente provvedimento 1 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 2012 ed entra in vigore oggi stesso.

Nell'articolo 2 del nuovo Provvedimento rubricato “Soggetti richiedenti” sono stati depennati “i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente” e, quindi, da oggi gli unici soggetti legittimati a richiedere i pareri sono soltanto le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Nell'articolo 3 del Provvedimento in argomento rubricato “Istanze non ammissibili” tra le istanze non ammissibili sono state inserite anche quelle per le quali sia stato già presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio).

Tutto il resto è rimasto inalterato e mentre siamo d'accordo alle modifiche introdotte nell'articolo 3 non comprendiamo i motivi per i quali l'Autorità ha inserito la citata modifica dell'articolo 2 che toglie la possibilità che tra i soggetti legittimati a richiedere i pareri, oltre le stazioni appaltanti e gli operatori economici, vi siano anche i portatori di interessi diffusi.
Da oggi, quindi, le associazioni di categoria ed i consigli nazionali degli ordini professionali non potranno più indirizzare all'Autorità eventuali istanze di parere per la soluzione di controversie che potranno essere proposte soltanto dai singoli operatori economici.
Tutto ciò, forse, sperando che il numero delle istanze possa diminuire e rendere più breve il tempo di attesa che oggi è di circa 10 mesi (ad esempio, un parere richiesto dall’Associazione regionale liberi professionisti in data 22/05/2013 è stato redatto il 13/03/2013).

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