Tar Calabria: Nelle gare giovani professionisti senza responsabilità contrattuale

Il Tribumale Amministrativo regionale di Reggio Calabria con la sentenza n. 268 dell'8 maggio 2013 si è pronunciato sulle modalità che una Rti deve seguire ...

28/05/2013
Il Tribumale Amministrativo regionale di Reggio Calabria con la sentenza n. 268 dell'8 maggio 2013 si è pronunciato sulle modalità che una Rti deve seguire per la partecipazione alle gare.
Il Tar si esprime su una gara di progettazione e precisa che, come disposto dall'art. 90, comam 7 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) e dall'art. 253, comma 5 del regolamento di attuazione (dpr n. 207/2010), per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento.
Pertanto, ai fini della valida partecipazione di un RTI a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

Nel caso essaminato risultano, poi, assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando ed, infatti, è stato indicato il giovane professionista coinvolto nella progettazione, ne è stata attestata l'iscrizione all'Albo da meno di cinque anni ed è stato precisato il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (vd. “elenco personale” e “relazione descrittiva”) funzionale a garantirgli l'acquisizione di un’utile esperienza formativa.
Il fatto che sia stato qualificato come “mandante”, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.

Un secondo aspetto della sentenza riguarda la norma del requisito minimo che può essere richiesto nei raggruppamenti alla mandataria ed il TAR precisa che l'articolo 261, comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice opera soltanto nell'ambito dei raggruppamenti orizzontali (una mandataria e alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica e tutte le imprese riunite sono responsabili nei confronti dell'amministrazione dell'esecuzione dell'intera opera) e che, quindi, nel caso specifico (raggruppamento misto con una sub orizzontale di due categorie, con mandataria al 65% e mandante al 35%) il limite fissato dal bando di gara ai sensi dell'articolo 261, comma 7 del regolamento del Codice (al 40%) doveva essere verificato non in rapporto all'intero ammontare dell'appalto, ma rispetto alla classe e categoria per la quale era stato costituito il sub raggruppamento orizzontale.

A cura di Gabriele Bivona
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