Non solo Detrazioni ed Ecobonus 65% ma anche recepimento direttiva UE Prestazione energetica in edilizia

Da venerdì scorso, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Recepimento della Direttiva 2010/31/UE del parlamento Europeo e de...

04/06/2013
Da venerdì scorso, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Recepimento della Direttiva 2010/31/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n.31 sulla prestazione energetica nell'edilizia”, l'attenzione di quasi tutti è stata concentrata sugli articoli dal 14,15 e 16 relativi alla proroga delle detrazioni fiscali relative per le ristrutturazioni e per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013.
Occorre osservare, però, che il disegno di legge in argomento contiene, prima di tutto, l'adeguamento del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, contestato dall''Unione Europea con l'apertura di una procedura di infrazione, alle norme dettate dalla Direttiva 2010/31/UE.

Dal testo del decreto-legge, allegato alla presente notizia è possibile osservare che gli articoli dall'1 al 13 contengono le modifiche al citato D.Lgs. n. 192/2005 al fine di adeguarlo alla direttiva europea.
Per ultimo, a parte alcuni articoli finali che non interessano la materia, ricordiamo che, con l'articolo 17 del provvedimento in argomento, vengono modificate le norme relative alla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili.

Tra le principali modifiche e novità che riguardano il D.Lgs, n, 192/2005, sottolineamo le seguenti:
  • viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici (art. 4) che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica (art, 4) in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
  • nasce (artt. 2 e 5) la definizione di "edifici a energia quasi zero" e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Entrando, poi, nel dettaglio e riferendoci alle disposizioni che riguardano più da vicino gli aspetti pratici del problema evidenziamo come l'art. 6 del decreto-legge sostituisce integralmente l'art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 contestato dall'Unione Europea precisa, tra l'altro, che:
  • l'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato "attestato di prestazione Energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, meglio specificati al comma 6 dell'articolo 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori e nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
  • nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica;
  • nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • l'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

  • A cura di Gabriele Bivona
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