Norme Tecniche Costruzioni (NTC): c'è differenza tra nuove costruzioni ed edifici già esistenti

Materiali utilizzati per la realizzazione di nuove costruzioni o per la ristrutturazione di edifici già esistenti: non è possibile equiparare le due situazio...

05/06/2013
Materiali utilizzati per la realizzazione di nuove costruzioni o per la ristrutturazione di edifici già esistenti: non è possibile equiparare le due situazioni, in quanto fanno riferimento a norme tecniche differenti.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2458 del 7 maggio scorso, con la quale ha ribadito quanto già deciso dal Tar Lazio con la sentenza n. 504/2012: nella fattispecie, una ditta edile aveva presentato ricorso avverso l'aggiudicazione della gara di appalto ad un'altra azienda per la realizzazione dei lavori di restauro di una Chiesa cattedrale, sostenendo che i materiali indicati nel progetto tecnico per il rifacimento dei solai non sarebbero stati rispondenti ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, inerente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". In particolare, tali materiali sarebbero stati in contrasto con il capitolo 4.3.3.1.2. del decreto, che stabilisce che quando si utilizzano "calcestruzzi con aggregati leggeri la densità non può essere inferiore a 1.800 Kg/mc".

Lo stesso giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, in quanto il materiale indicato sarebbe stato utilizzato non per una nuova costruzione, bensì per una già esistente, e risultando quindi conforme a quanto stabilito dal decreto ministeriale.

Una decisione corroborata dai giudici di Palazzo Spada, i quali hanno sottolineato la necessità di distinguere tra "nuova costruzione" e "costruzione già esistente": per il primo caso il d. lgs. n. 380 del 2001 prevede "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente"; nel secondo caso invece, l'art. 8.1. del decreto ministeriale in esame, identifica la nozione di costruzione esistente in quella che ha la "struttura completamente realizzata". Da qui ne discende, come nel caso preso in esame, inerente una ristrutturazione, che "non è possibile isolare un singolo elemento nell'ambito della struttura realizzata, per ritenere che si è in presenza di una nuova costruzione".

Il Cds ha inoltre chiarito che nel caso di nuove costruzioni, civili o industriali, la normativa tecnica di riferimento è proprio quella relativa al capitolo 4 del decreto ministeriale, mentre nel caso di edifici già esistenti, bisogna tenere conto del capitolo 8: quest'ultimo non contempla il limite massimo sopra indicato, consentendo anche l'applicazione di livelli di sicurezza diversi e all'art. 8.5 afferma che "nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi". Ne consegue che "il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali".

Un orientamento ribadito anche dalla circolare del Ministero delle infrastrutture n. 617/2009, contenente "istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008", che richiama la medesima distinzione tra costruzioni esistenti e non esistenti.

Infine, il Cds ha anche sottolineato che non è possibile postulare l'applicazione del capitolo 4 in virtù del fatto che soltanto in esso si troverebbe un riferimento specifico al materiale, ribadendo che nel caso di costruzioni già esistenti operano esclusivamente le regole tecniche generali senza vincoli precisi.

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