Prestazione energetica degli edifici: le sanzioni previste dal nuovo D.Lgs. n. 192/2005

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parla...

12/06/2013
Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130), è stato sostituito l'articolo 15 del D.Lgs. n. 192/2005 relativo alle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle norme relative alla produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

In particolare, con il nuovo articolo 15 sono previste sanzioni per tutti gli attori coinvolti:
  • il professionista che compila l'APE;
  • il direttore dei lavori;
  • il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore di condominio;
  • l'operatore incaricato del controllo e manutenzione;
  • ilcostruttore;
  • il proprietario;
  • il responsabile dell'annuncio immobiliare.

Le sanzioni per il professionista
Il professionista incaricato al rilascio della relazione tecnica che non rispetta gli schemi e le modalità stabilite nel decreto o produce un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

Le sanzioni per il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

Le sanzioni per il proprietario, il conduttore, l'amministratore e il costruttore
Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
Il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
Il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

Le sanzioni per l'operatore incaricato del controllo e manutenzione
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio immobiliare
Anche il responsabile dell'annuncio immobiliare non è esente da sanzioni. Nel caso, infatti, di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
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