Ristrutturazioni edilizie: le nuove agevolazioni fiscali nella guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 ...

18/06/2013
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013) che, ricordiamo, ha previsto che il bonus per le ristrutturazioni resti al 50% con un tesso massimo a 96.000 Euro e con una proroga sino al 31 dicembre 2013.

L'aspetto più innovativo introdotto dal D.L. n. 63/2013 è senz'altro la possibilità di detrarre anche il 50% (fino al 31 dicembre 2013) delle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e di cui si sta fruendo la detrazione del 50% del punto precedente. In tal senso, l'Agenzia ha chiarito che la detrazione per l'acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L'Agenzia ha ricordato le principali novità sul tema ed in particolare:
  • l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare;
  • l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
  • l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per quanto concerne le modifiche introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
  • per il periodo d'imposta 2012, la misura della detrazione è pari:
    • al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
    • al 50%delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d'imposta, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012.
      Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013).
  • per il periodo d'imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
  • dall'1 gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

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