Regione Piemonte: Illeggittimi gli albi regionali dei collaudatori

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 depositata il 13 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, commi da 1 a 9,...

17/06/2013
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 depositata il 13 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, commi da 1 a 9, della legge della regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che aveva disciplinato l'affidamento dei servizi di collaudo in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti (dlgs 163/2006); la scelta della regione Piemonte era fondata, ovviamente, su una errata interpretazione della potestà legislativa in tema di appalti che alcune regioni ritengono di avere ancora, nonostante la costante giurisprudenza, a partire dal 2007, abbia circoscritto in termini molto restrittivi l'estensione del potere normativo regionale.
Con l'articolo 47, dichiarato oggi incostituzionale, della citata legge regionale n. 5/2012 era stato definito, nelle regione Piemonte, un vero e proprio sistema diverso da quello del codice dei contratti, per l'assegnazione degli incarichi di collaudo.
< La norma regionale per l’affidamento dei collaudi di opere pubbliche, dichiarata incostituzionale, aveva fissato alcune regole che, di fatto, contrastavano con quelle del Codice dei contratti e con le nrome costituzionali in tema di potestà legislativa in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza impedendo ai liberi professionisti di avere affidato tali incarichi.

La norma della regione Piemonte disponeva, infatti, che gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche dovevano essere affidati ai dipendenti regionali iscrittti in un apposito albo regionale.
I dipendenti pubblici, preliminarmente, dovevano fare domanda per essere inserirti nel citato albo regionale speciale per il quale la legge regionale aveva fissato i criteri per la formazione.
Soltanto nel caso di mancanza di dipendenti idonei, la Regione avrebbe potuto affidare l'incarico di collaudo con procedure ad evidenza pubblica, a soggetti esterni all'amministrazione stessa, giustificandone i motivi.
I collaudi potevano essere affidati, anche, ad una commissione composta di massimo tre membri ma in tale circostanza, l'appalto di servizio doveva essere essere col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Per ultimo, la norma regionale demandava a un regolamento regionale il compito di disciplinare ulteriori aspetti organizzativi, economici e gestionali per la tenuta degli albi dei collaudatori, definendo le categorie di opere e lavori per i quali era possibile chiedere l'iscrizione all'albo per l'effettuazione dei collaudi, i criteri e le modalità per le iscrizioni negli albi, i compensi dei collaudatori e le modalità per l'affidamento dell'incarico, stabilendo, poi, le incompatibilità a svolgere il compito di collaudatore.

Nella sentenza viene ricordato che la Corte costituzionale aveva già chiarito (sentenza n. 401 del 2007), che le norme attinenti alla fase privatistica dell'esecuzione del contratto rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, a eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile, principio sottolineato proprio con riferimento all'attività di collaudo in una successiva sentenza (n. 431/2007).
La norma di cui all'articolo 47, commi da 1 a 9, della legge regionale Piemonte n. 5/2012 (oggi dichiarata incostituzionale), ben lungi dal limitarsi a disciplinare aspetti meramente organizzativi dell’attività di collaudo si è spinta a regolare la scelta dei collaudatori, a fissarne il compenso e perfino a consentire di selezionare collaudatori non inseriti nell'albo apposito ed ha, così, violato l'art. 117, secondo comma, lettera l) (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile) della Costituzione.

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