Durc, Nuove semplificazioni nel Decreto del Fare

Nuove semplificazioni per il documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'interno dell'ultima bozza del disegno di legge ormai denominato e conosciu...

20/06/2013
Nuove semplificazioni per il documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'interno dell'ultima bozza del disegno di legge ormai denominato e conosciuto da tutti con il nome "Decreto del Fare". Cambiano in particolare le norme che regolano la validità del DURC, la sua acquisizione d'ufficio e l'utilizzo dei consulenti del lavoro per la semplificazione degli adempimenti relativi ai DURC irregolari.

L'art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Ddl del Fare modifica, infatti, alcune norme presenti all'interno del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010). Senza volere approfondire il problema delle ripetute modifiche al Codice e al Regolamento che negli ultimi anni si sono ripetute con una costanza quasi inquietante con una conseguente confusione legislativa che ha contribuito alla paralisi del settore dei lavori pubblici, evidenziamo di seguito le principali modifiche apportate in tema di DURC.

Inadempienze contributive
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Acquisizione d'ufficio
Il Dl del Fare apporta alcune importanti modifiche all'acquisizione d'ufficio del DURC per ciò che riguarda gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti (o subappalti) pubblici di lavori, forniture e servizi previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) e il pagamento delle prestazioni. In particolare, il DURC deve essere dunque acquisito d'ufficio per via telematica per:
  • la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  • l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che afferma che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
  • la stipula del contratto;
  • il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Validità del DURC
Importante è la novità che riguarda la validità temporale del DURC: 180 giorni dalla data di emissione. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

DURC irregolari
Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

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