Certificazione energetica degli edifici: dal 12 luglio in vigore il nuovo Regolamento

Entrerà in vigore il prossimo 12 luglio il nuovo Regolamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante "Regolamento ...

02/07/2013
Entrerà in vigore il prossimo 12 luglio il nuovo Regolamento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27/06/2013, n. 149.

Il regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

In virtù del nuovo Regolamento, potranno svolgere l'attività di certificazione energetica:
  • a) i tecnici abilitati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) del Regolamento;
  • b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
  • c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
  • d) le società di servizi energetici (ESCO).

In particolare, il Regolamento prevede che il tecnico abilitato deve essere iscritto all'ordine e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente e possedere uno dei seguenti titoli:
  • a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  • b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
  • c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
  • d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
  • e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

Il Regolamento prevede pure che il tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
  • a) titoli di cui ai precedenti punti, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  • b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
    LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  • c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
  • d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. I corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al Regolamento (Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici). In particolare, i corsi della durata minima di 64 ore devono avere i seguenti contenuti minimi:
I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilità del certificatore.

II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV Modulo Involucro edilizio:
  • le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
  • soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
    • dei nuovi edifici;
    • del miglioramento degli edifici esistenti.

V Modulo
Impianti termici:
  • fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
  • soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
    • dei nuovi impianti;
    • della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

© Riproduzione riservata
Tag:

Link Correlati

Regolamento