Regione siciliana: Istituito il registro regionale delle rinnovabili

La Regione Siciliana con il decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità 12 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della ...

16/07/2013
La Regione Siciliana con il decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità 12 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2013 e recante “Strumenti e azioni di monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo registro regionale” ha istituito, con l’articolo 3 del decreto stesso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio della Regione.
Nell’articolo 2 del decreto viene precisato che il sistema di monitoraggio si applica a tutti gli impianti di produzione di energia (termica e/o elettrica) da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale e ai soggetti concessori e titolari degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all'esercizio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile sono tenuti, così come disposto dall’articolo 4 del provvedimento oggetto della presente notizia, entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, a provvedere all’iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all’allegato A al decreto stesso.
Sempre nello stesso articolo 4 è precisato che i soggetti titolari degli impianti di produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonte rinnovabile già in esercizio sono tenuti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana, a provvedere all’iscrizione degli stessi presso il registro regionale delle fonti energetiche rinnovabili, inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui al già citato allegato A al decreto.
I soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, autorizzati ai sensi del D.lgs n. 387/03 e del D.P.Reg. del 18 luglio 2012, n. 48, con potenza superiore ai 200kW, così come disposto all’articolo 4 del decreto, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno l’energia prodotta l’anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all’allegato B al decreto stesso.
I soggetti concessori o responsabili degli impianti di distribuzione/vendita di combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi i titolari di concessione all’esercizio di cui al legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, così come disposto all’articolo 4 del decreto, ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali, sono tenuti a comunicare entro il 1° maggio di ogni anno il quantitativo venduto l’anno immediatamente precedente inviando apposita comunicazione, mediante compilazione della scheda di cui all’allegato C al presente decreto.

A cura di Gabriele Bivona
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