Assicurazione professionale, le regole degli Agrotecnici

Assicurazione professionale si, no, forse. Mentre il dibattito sull'entrata in vigore dell'assicurazione professionale e sulla sua correttezza in questo part...

23/07/2013
Assicurazione professionale si, no, forse. Mentre il dibattito sull'entrata in vigore dell'assicurazione professionale e sulla sua correttezza in questo particolare momento economico impazza sul web, c'è chi preferisce attenersi allo stato dei fatti che vede l'orpello obbligatorio a partire dal prossimo 15 agosto. Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha, infatti, emanato la Circolare 19 luglio 2013, prot. n. 4109 con la quale ha dettato le regole cui dovranno attenersi i 14.263 iscritti nell'Albo professionale relativamente all'obbligo di assicurarsi per i rischi connessi all'attività professionale.

La Circolare degli Agrotecnici, seguendo la Nota Centro Sudi CNI aprile 2013 (leggi news), ha confermato l'obbligo di stipula della polizza assicurativa solo per coloro i quali esercitano effettivamente l'attività professionale, con l'effetto, dunque, di ritenere esentati chi, pur essendo iscritto all'Albo professionale, non esercita concretamente la professione.

In particolare, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha definito esattamente cosa si intende per "professionista soggetto all'obbligo assicurativo" (art. 5, comma 1 del DPR n. 137/2012) ovvero chi esercita effettivamente e continuativamente l'attività professionale nei confronti della committenza privata e/o pubblica ed è iscritto alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA (dove l'eventuale mancata iscrizione alla Cassa di previdenza, peraltro, non farebbe venire meno l'obbligo assicurativo, ma integrerebbe l'illecito disciplinare dell'evasione previdenziale).

Gli Agrotecnici hanno, inoltre, provveduto ad individuare i casi di esenzione dall'obbligo di polizza assicurativa:
a. gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati pubblici dipendenti che siano chiamati dalla rispettive Amministrazioni di appartenenza a redigere stime, perizie, frazionamenti, verifiche ispettive asseverate, collaudi e/o altre attività professionali, se svolte esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione pubblica;
b. gli iscritti che svolgono un ridotto numero di prestazioni professionali nell'anno solare, in forma gratuita (salvo l'eventuale rimborso delle spese) per conto di onlus, associazioni di volontariato ovvero in occasioni di calamità naturali, ecc.;
c. gli iscritti che svolgono una unica prestazione nell'anno, di modesto importo, in forma assolutamente occasionale (fermo il rispetto dell'obbligo di versamento alla Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA) ed in assenza del requisito di autonoma organizzazione, laddove l'occasionalità della prestazione, e la conseguente sostanziale assenza di clientela, non pare integrare il disposto dell'art. 3 c. 5 lett. e) del decreto-legge 13.8.2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137.
d.gli iscritti all'Albo, dipendenti di strutture private, che svolgono atti tipici della professione ad esclusivo uso del proprio datore di lavoro, purché non li sottoscrivano e non appongano su di essi il sigillo professionale.

Nei casi b e c, i professionisti dovranno, all'atto del rilascio dell'elaborato professionale, indicare chiaramente di non essere tenuti all'obbligo assicurativo.

Soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione professionale
Sono soggetti all'obbligo assicurativo:
  • gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dipendenti da strutture private, che compiano atti tipici della professione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, su richiesta o per conto del datore di lavoro, sottoscrivendoli ed apponendovi il sigillo professionale, ciò anche nel caso essi non percepiscano alcun compenso. Nella fattispecie, infatti, non è possibile escludere l'utilizzo con finalità lucrative degli elaborati professionali, in tal caso privando l'utenza delle garanzie previste per legge (in tali casi, i premi assicurativi debbano essere pagati dai datori di lavoro che richiedono la prestazione al professionista dipendente, con sottoscrizione ed apposizione del sigillo professionale);
  • le Società professionali di cui all'art. 10 della legge n. 183/2011, le quali possono altresì stipulare polizze di responsabilità civile per i singoli soci o dipendenti professionisti, per i rischi posti direttamente in capo agli stessi.

Come previsto dall'art. 5 del DPR n. 137/2012, il Consiglio Nazionale ha approvato due "proposte assicurative":
  • la polizza proposta dal "AEC Master broker".
  • la polizza proposta da "MARSH Italia", parte di MARSH Mc Lennon Companies.

Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha, però, precisato che le convenzioni non sono obbligatorie per gli iscritti, i quali restano liberi di contrarre la copertura assicurativa con qualsiasi soggetto da loro ritenuto migliore o più conveniente.

Il commento del Presidente degli Agrotecnici
"Da oggi -ha dichiarato Roberto Orlandi Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - il nostro Albo è pronto ad applicare l'obbligo assicurativo, in tempo utile in vista della scadenza del 15 agosto prossimo. Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a selezionare prodotti assicurativi specifici, a costi particolarmente contenuti per gli iscritti, in particolare per i giovani, che presentano fatturati ridotti. Ciò nonostante il nostro giudizio sull'obbligo assicurativo è negativo: si tratta di un balzello imposto ai professionisti in un momento di grave crisi economica del quale nessuno sentiva la necessità. Nell'applicarlo abbiamo cercato di temperarne l'impatto".

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati