Valorizzare la professione, obiettivo delle categorie tecniche

A due anni e mezzo dall'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, il Presidente Gian Vito Graziano ha tracciato un primo bilancio sul lavoro sv...

31/07/2013
A due anni e mezzo dall'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi, il Presidente Gian Vito Graziano ha tracciato un primo bilancio sul lavoro svolto, da quello politico, attraverso un confronto continuo con le istituzioni, a quello tecnico, mediante un'attenta partecipazione alla vita professionale dei propri iscritti.

In particolare, i temi trattati in questi ultimi 30 mesi hanno riguardato: difesa del suolo, microzonazione sismica, protezione civile, certificazione energetica, circolari ministeriali, norme tecniche, rapporti con le Università, valorizzazione del patrimonio geologico e geotermia. I Geologi hanno cercato di essere il più possibile presenti, supportando iniziative, collaborando con Enti ed Istituti, promuovendo proposte di legge e talvolta contestando iniziative politiche ritenute in contrasto con i principi etici del geologo.

Meritevole di attenzione è certamente il lavoro fianco a fianco che i geologi hanno avuto il coraggio di affrontare insieme agli ingegneri in merito alla questione delle competenze geotecniche e che ha portato alla condivisione di un documento comune che affronta e supera il problema (leggi news). "Fiumi di parole, di articoli, di commenti, ma anche norme legislative, norme regolamentari, circolari, pronunciamenti dei T.A.R., sentenze del Consiglio di Stato, elzeviri di Consigli Nazionali e di Ordini, sulla disciplina più contesa tra ingegneri e geologi sono stati probabilmente superati dal documento comune dei due Consigli Nazionali, nel quale si afferma che la geotecnica è materia concorrente. Con il risultato, per chi quel documento né se lo aspettava, né lo ha gradito, che il tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, per redigere una nuova circolare sulle indagini geognostiche a valle delle sentenze del TAR Lazio, da allora non è stato più convocato". Queste le parole del Presidente Graziano che ha continuato definendo la differenza tra geotecnica e ingegneria geotecnica. "La geotecnica è la disciplina che si occupa di studiare la meccanica delle terre e la meccanica delle rocce e la loro applicazione nelle opere di ingegneria ed è appunto materia concorrente tra ingegneri e geologi. L'ingegneria geotecnica è la disciplina che, sulla scorta della geotecnica, si occupa delle verifiche progettuali degli interventi che interessano il sottosuolo (fondazioni, opere di sostegno, scavi, rilevati, gallerie, palificazioni, paratie, consolidamenti di pendii, tiranti ed ancoraggi, cassoni, nuove edificazioni in pendio, vasche interrate, opere in terra rinforzata, argini fluviali, dighe in terra, ecc.). L'ingegneria geotecnica, dunque, per sua natura deve sempre interfacciarsi con la progettazione delle sovrastrutture e deve misurarsi con le condizioni presenti al contorno. Le competenze richieste all'ingegnere geotecnico sono condivise con altre discipline, quali la geologia, l'ingegneria strutturale, l'ingegneria idraulica, l'ingegneria dei trasporti e la fisica".

Il tavolo tecnico presso il CNAPPC
Attraverso la recente istituzione di un tavolo tecnico presso il Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., i Geologi stanno affrontando le maggiori criticità presenti nel contesto dei servizi professionali.

Le iniziative
Riportiamo di seguito le iniziative rilevate dal Presidente Graziano.

"La prima iniziativa comune della rete delle professioni tecniche ha riguardato i severi limiti imposti dall'art. 263 del DPR 207/2010, legati al fatturato globale, all'espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, allo svolgimento di servizi ed al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni: è evidente che si tratti di limiti che divengono insostenibili per la grandissima maggioranza dei professionisti e non sono proporzionati alla realtà delle strutture professionali nel nostro Paese.

In base ai dati censiti dall'Agenzia delle Entrate, relativi ad un periodo di imposta antecedente alla cosiddetta crisi economica, è emerso che il numero di strutture professionali con 1 solo addetto è pari al 90,5%, mentre per un numero di addetti da 1 a 3, la percentuale scende all'8,2% dei professionisti. Si giunge all'1% per un numero di addetti da 3 a 5 ed allo 0,3% per un numero di addetti da 5 a 10.

E' evidente che nelle gare nelle quali la stazione appaltante fissi un numero di "addetti" tra 5 e 10, per importo dei lavori medio-basso, assistiamo ad una vera e propria chiusura al mercato, che si ripercuote su liberi professionisti singoli e sui giovani.

In altre parole il mercato chiude a quei professionisti che non siano integrati in società di ingegneria o in consorzi stabili, in netto contrasto con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei Contratti.

Tale chiusura, della quale l'Antitrust non pare accorgersi, ha assunto dimensioni allarmanti nel momento in cui la crisi economica ha impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire o di conservare il possesso dei requisiti, determinando il rischio che il mercato dei lavori pubblici sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi.

Eppure il comma 1 bis dell'art. 2 del Codice, nel testo modificato dalle Leggi n. 214/2011 e n. 135/2012 sancisce che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese, in linea con la Small Business Act varata a livello comunitario per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee.

Il requisito di cui di cui all'art. 263, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010 è stato criticato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 4 aprile 2003, n. 1774), laddove afferma che esso: "favorisce i concorrenti aventi una capacità tecnica - organizzativa stabile nel tempo e non realizzata solo in prossimità della data dell'appalto".

La fissazione di criteri legati a fatturato globale, espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, svolgimento di servizi e numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, non solo arreca pregiudizio alle relazioni concorrenziali, ostacolando l'ingresso al mercato di nuovi professionisti, ma costituisce violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Con queste motivazioni come Rete delle professioni tecniche abbiamo chiesto di recente l'intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza, affinché segnali al Governo e al Parlamento gli effetti distorsivi dell'articolo.

Altre iniziative, sempre volte alla valorizzazione delle professioni, hanno riguardato la proposta di modifica dell'art. 120, sui criteri di scelta dei componenti della commissione giudicatrice per le offerte economicamente più vantaggiose, affinché essi, oltre ad essere scelti a seguito di un sorteggio pubblico, siano individuati anche tra liberi professionisti inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini, non solo quindi tra funzionari della stazione appaltante. E poi ancora la proposta di superare definitivamente la problematica derivante dall'applicazione del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, che aveva modificato l'art. 125 del Codice dei contratti, elevando la soglia degli affidamenti fiduciari a 40.000 euro, senza che contestualmente fosse stato modificato il Regolamento (DPR 207/2010- art. 267, comma10), che lascia inalterata la precedente soglia dei 20.000 euro. La proposta riguarda l'adeguamento dell'art. 267 alle disposizioni impartite dall'art.125 del Codice dei Contratti (norma di rango primario).

Altra questione di grande rilevanza riguarda la posizione di debolezza dei professionisti nei confronti dell'appaltatore nell'appalto integrato, di cui all'art.53 del Codice, debolezza che sta alla base dei continui contenziosi in fase di pagamento da parte dell'appaltatore del compenso loro spettante. Seppure alla stazione appaltante sia riservata la facoltà di prevedere nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta ai professionisti della quota del compenso, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali degli stessi professionisti, tale facoltà è raramente esercitata. Come categorie tecniche abbiamo chiesto una modifica all'art.53, specificando che la stazione appaltante indichi (e non "può indicare") nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta ai professionisti della quota del compenso spettante.

Ed è stata anche affrontata la questione della progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, consapevoli che la fase progettuale si conferma l'anello debole del ciclo dell'appalto dei lavori pubblici, nonostante gli sforzi del legislatore nei confronti soprattutto di verifiche sempre più rigorose. Continua tuttavia il ricorso sistematico a varianti in corso d'opera, con il conseguente incremento dei costi, derivanti anche dal frequente ricorso al contenzioso a causa delle gravi carenze dei progetti posti a base di gara. E' stato rilevato che tale fenomeno è più frequente quando il progetto viene redatto dai dipendenti delle stazioni appaltanti, spesso impegnati a seguire l'istruttoria delle pratiche per poter dedicare tempo e concentrazione alla progettazione di opere pubbliche. Questo produce il rallentamento dell'attività istruttoria e contestualmente la redazione di progetti senza l'ausilio degli strumenti necessari a garantire una adeguata progettazione. E' dunque necessario, sempre nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione delle professioni, abrogare una disposizione che, dietro la parvenza di una economia conseguibile sui costi tecnici di progettazione, nasconde l'enorme danno derivante nella maggior parte dei casi da una carente progettazione interna, eludendo peraltro l'applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Tutto questo mentre i liberi professionisti sono sempre più chiusi da una crisi del mercato dei servizi, come si rileva leggendo i dati pubblicati dall'osservatorio mensile dei bandi di gara per servizi d'ingegneria, che al momento non evidenziano alcun segno di ripresa.

Altre criticità rilevate e sulle quali si sta lavorando per proporre rimedio sono connesse al fatto che molte stazioni appaltanti ritengono il ricorso all'appalto integrato una modalità ordinaria di affidamento di appalti pubblici di lavori, mentre il Codice ne richiede specificatamente le motivazioni (art. 52). Si rileva quasi sempre una carenza motivazionale della delibera o nella determinazione a contrarre, che deve necessariamente ed espressamente indicare e motivare "in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche" il ricorso a tale tipologia contrattuale, indipendentemente dalla soglia economica dell'appalto. Ulteriore criticità, peraltro più volte segnalata dagli Ordini professionali, è costituita dall'eccessiva discrezionalità degli operatori della pubblica amministrazione, che ancora oggi disconoscono gli obblighi derivanti dall'art. 29 del Codice sulla determinazione delle soglie economiche per definire la tipologia di gara.

Per non parlare poi delle criticità rilevate nei bandi di gara, per le quali occorrerebbero intere pagine di analisi. Due sono tuttavia le principali tipologie di anomalia: la mancata indicazione della percentuale di ribasso consentita rispetto all'importo posto a base d'asta e la mancata indicazione delle modalità di fissazione del corrispettivo posto a base di gara, richiamando in particolare le tariffe professionali.

Uno studio condotto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri rileva che i bandi non riportano l'indicazione, prescritta all'art. 266 del DPR n. 207/20101, del massimo ribasso consentito, né riportano le modalità con cui è stato fissato l'importo posto a base di gara, così violando il D.L. n. 83/2012 che, all'art. 5, sancisce che "le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali".

Il panorama è complesso, ma allo stesso preoccupante, soprattutto, come si è detto, in questo particolare frangente. I vizi e le ripetute illegittimità riscontrate nei bandi di gara costituiscono grave pregiudizio per le categorie tecniche rispetto alla corretta partecipazione alle gare e alle selezioni. Pregiudizio che si estende al corretto funzionamento del mercato degli appalti pubblici ed alla loro trasparenza.

A valle delle incombenze derivate dalla riforma delle professioni, che hanno fortemente impegnato risorse umane all'interno dei Consigli Nazionali, la valorizzazione della professione rimane ora, almeno per il Consiglio Nazionale dei Geologi, il vero e principale obiettivo della seconda parte del mandato. Posso rassicurare i geologi italiani che su questo stiamo lavorando, ma abbiamo bisogno che dall'altra parte qualcuno ci ascolti".

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