Accatastamento unità collabenti (ruderi): chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 29440 del 30 luglio 2013, trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agr...

30/08/2013
L'Agenzia delle Entrate, con nota prot. 29440 del 30 luglio 2013, trasmessa ai Consigli nazionali degli architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e industriali, in riferimento al problema dell'accatastamento dei ruderi (unità collabenti) ha comunicato che l'attribuzione agli stessi della categoria F/2 è regolamentata dall'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28; ovviamente deve trattarsi di costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

Nel citato comma 2 viene precisato che per tali immobili sussiste la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento dei dati catastali e che possono essere iscritti al Catasto con l'indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, senza alcuna rendita

Nella nota in argomento viene, anche, precisato che in riferimento all'articolo 7 del citato D.M. n. 28/1998, deve essere prodotta una autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti di elettricità, acqua e gas.
Per le dichiarazioni di unità collabenti (ruderi) nella categoria catastale F/2 è necessario, dunque, che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico del committente:
  • rediga una relazione, datata e firmata, sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla condizione delle strutture e alla conservazione del manufatto, che devono essere documentate anche da documentazione fotografica;
  • alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, attestante l'assenza di servizi idrici, elettrici e del gas.

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