Detrazioni 50%, Ecobonus 65% e Prestazione energetica: Sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 3 agosto scorso è stata pubblicata la legge 3 agosto 2013, n. 90 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del de...

05/08/2013
Sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 3 agosto scorso è stata pubblicata la legge 3 agosto 2013, n. 90 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.”.
Dal testo del decreto-legge convertito dalla legge n. 90/2013 e coordinato con la stessa, allegato alla presente notizia è possibile osservare che gli articoli dall'1 al 13 contengono le modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" al fine di adeguarlo alla direttiva europea, mentre gli articoli che interessano la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico sono gli articoli 14, 15, 15-bis, 16 e 16-bis.

Nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, viene confermata la detrazione al 65% per gli interventi di prevenzione antisismica su abitazioni principali e su edifici a destinazione produttiva nei comuni ad alta pericolosità sismica e previsione di stabilizzazione della misura dal 2014; viene, anche, confermata la proroga sia della detrazione Irpef del 50% per il recupero delle abitazioni, sia della detrazione Irpef-Ires al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Con l'articolo 14 del provvedimento è previsto un potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, scaduto il 30 giugno 2013, che viene innalzato alla quota del 65%, ivi compresi quelli precedentemente esclusi dal testo originario del decreto legge, relativi alla:
  • sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis Cod. civ.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con l’articolo 15 del decreto-legge, nel testo coordinato con la legge di conversione, viene riconosciuta l’applicabilità delle detrazioni potenziate (65% per il risparmio energetico e 50% per le ristrutturazioni edilizie) anche agli interventi di miglioramento, adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti, di incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi. Nella definizione di tali incentivi specifici, inoltre, dovrà tenersi conto dell’opportunità di includere ulteriori interventi agevolabili, quali, ad esempio, le schermature solari, quelli volti a promuovere l’efficientamento idrico e la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Con l’articolo 15-bis, introdotto dalla legge di conversione, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con l'articolo 16 del provvedimento è previsto che il bonus per le ristrutturazioni resti al 50% con un tesso massimo a 96.000 Euro e con una proroga sino 1l 31 dicembre 2013.
Ma, anche in questo caso, con una novità sostanziale che riguarda l'estensione della detrazione IRPEF dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 anche per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione, nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Nel corso della conversione in legge del provvedimento, tale agevolazione è stata estesa, sempre con effetto dal 6 giugno 2013, all’acquisto di grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
Sempre nell’articolo 16, il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede una detrazione pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013,da assumere sino ad un ammontare massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all’art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986).
I relativi interventi devono eseguiti su costruzioni adibite ad “abitazioni principali” o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003), le cui procedure autorizzatorie siano avviate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 63/2013.

Con l’articolo 16-bis, introdotto dalla legge di conversione, viene introdotta una nuova disposizione, con la quale si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze promuova con l’ABI le modalità di concessione di credito agevolato a favore dei soggetti che intendono realizzare interventi di ristrutturazione e dilizia e di risparmio energetico.

Per ultimo, a parte alcuni articoli finali che non interessano la materia, ricordiamo che:
  • con l'articolo 17 vengono modificate le norme relative alla qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili;
  • con l’articolo 17-bis, introdotto dalla legge di conversione, viene introdotta una modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e con la stessa viene precisato che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

A cura di Gabriele Bivona

© Riproduzione riservata