Certificazione energetica e DPR n. 75/2013: dal CNI richiesta di parere sulla mancanza di disciplina transitoria

La pubblicazione del D.P.R. n. 75/2013 recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenz...

11/09/2013
La pubblicazione del D.P.R. n. 75/2013 recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (G.U, n. 149 del 27 giugno 2013) e la sua entrata in vigore (12/07/2013), nonostante in un primo momento sia stata accolto positivamente, ha creato non poche problematiche che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha evidenziato con una circolare con la quale ha richiesto l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, il nuovo Regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto stesso e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Le problematiche del nuovo regolamento
La nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha evidenziato le seguenti problematiche:
  • l'assenza di una disciplina transitoria rivolta a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore;
  • l'ambiguità della definizione dei requisiti e titoli di studio che consentono di svolgere l'attività di certificatore energetico;
  • la mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo per i tecnici in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 del Regolamento.

Per quanto concerne il primo punto, il CNI ha evidenziato che l'art. 2, comma 4, lett. b) debba essere applicato unicamente a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n. 75, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore. La disposizione in questione prevede, infatti, la frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici anche per chi è in possesso di uno dei seguenti titoli:
"laurea magistrale in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche (classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79) ovvero laurea specialistica in Fisica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria navale, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze chimiche, Scienze della natura, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Scienze geologiche (classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004".

Varie segnalazioni giunte al CNI hanno posto in risalto il fatto che il suddetto testo normativo non fa alcuna distinzione tra laureati in Ingegneria con il vecchio ordinamento e laureati in Ingegneria con il nuovo ordinamento, né include nei titoli previsti al comma 3 dell'art.2 del Regolamento tutte le lauree in Ingegneria vecchio ordinamento. Il CNI ha riportato il caso del diploma di laurea in ingegneria elettronica v.o. che pur iscritti a tutti e 3 settori dell'albo "verrebbero esclusi dalla possibilità di redigere l'attestato di certificazione energetica, azzerando in un sol colpo tutta la carriera universitaria ed il bagaglio professionale di un laureato in Ingegneria vecchio ordinamento, che nel piano di studi ha sostenuto esami quali "scienza delle costruzioni", "fisica tecnica", "meccanica razionale", "macchine elettriche", ecc .."

In allegato la circolare del CNI.

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