Regole applicative sulla legge lavoro: Circolare del Ministero sulla responsabilità solidale

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 99 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-le...

04/09/2013
Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 99 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” entrata il vigore il 29 agosto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013 ha chiarito, tra l’altro, la questione della responsabilità solidale fra impresa e appaltatore (Solidarietà negli appalti - art. 9, comma 1 del d.l.) precisando che la tutela è estesa ai compensi e obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori a progetto, ma non a quelli dei lavoratori autonomi (es.: architetti, ingegneri).
Il chiarimento, contenuto nella circolare, conferma l’orientamento già espresso con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 ed il dicastero precisa che il riferimento legislativo ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo“, deve intendersi limitato ai co.co.co e co.co.pro. (collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), “e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto”
Il Ministero aggiunge, anche, che la reponsabilità solidale non trova applicazione nemmeno nel caso di contratti di appalto della PA “rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c..”.

La circolare, nel precisare che il D.L. n. 76/2013 entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici, fornisce i primi chiarimenti interpretativi, anche, sui seguenti argomenti:
  • Apprendistato (art. 2, commi 2 e 3 e art. 9, comma 3)
  • Competenze acquisite in percorsi di apprendimento
  • Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 5 bis)
  • Contratto a tempo determinato (art. 7, comma 1)
  • Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)
  • Lavoro intermittente (art. 7, comma 2 e 3)
  • Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (art. 7, comma 2 e 2 bis)
  • Lavoro accessorio (art. 7, comma 2)
  • Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, comma 4)
  • Associazione in partecipazione (art. 7, comma 5)
  • Convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (art. 7, comma 5)
  • Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis)
  • Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2)
  • Pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego (art. 9, comma 5)
  • Tutela del lavoratore in somministrazione (art. 9, comma 6)
  • Imprese agricole e assunzioni contestuali (art. 9, comma 11)

A cura di Gabriele Bivona

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