Servizi di architettura e di Ingegneria: Parere del Consiglio di Stato sul decreto "Parametri bis"

Il Consiglio di Stato ha, recentemente espresso il parere n. 3626/2013 sul decreto "Parametri bis" relativo ai parametri per la determinazione dei corrispett...

23/09/2013
Il Consiglio di Stato ha, recentemente espresso il parere n. 3626/2013 sul decreto "Parametri bis" relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
Il decreto, dopo il parere del Consiglio di Stato è stato inviato alla Corte dei Conti per il necessario visto di legittimità e sarà, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ha avuto, in verità una gestazione travagliata che nasce con le modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
In pratica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27 prevede l'emanazione di 3 decreti tra i quali il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che pur facendo riferimento ai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale deve contenere, anche, le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ricordiamo che il nuovo schema di decreto relativo ai "Parametri bis" è stato inviato al Consiglio di Stato alla fine del mese di Luglio successivamente ad una riscrittura del testo stesso dovuta ai pareri negativi espressi sul primo testo dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tali pareri negativi erano dovuti relativamente al fatto che il decreto stesso potrebbe prevedere compensi professionali più alti rispetto a quelli del D.M. 4/4/2001, in violazione alla legge stessa che prescriveva che "I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
In verità il Ministero, successivamente ai due pareri negativi ha aggiornato il decreto ma, anche su questa seconda stesura il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso una serie di osservazioni nella prima delle quali viene evidenziato che le osservazioni puntuali formulate nel primo Voto sono state prevalentemente recepite mentre le osservazioni di carattere generale non risultano recepite.
Nel dettaglio il Consiglio superiore precisa, ancora una volta, che il decreto stesso non consente la possibilità di verificare il puntuale adempimento del vincolo relativo al fatto che il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012.

In atto, poi, per la determinazione degli importi da porre a base d'asta per i servizi di progettazione si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 con cui viene precisato che fino all'emanazione del nuovo decreto per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per l'individuazione delle prestazioni professionali, possono continuare ad essere utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.

Dunque, non dovrebbe esserci alcun caos se non quello provocato dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 92 del Codice dei contratti in cui viene precisato che "I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta" che, per altro viene confermato dall'articolo 262, comma 1 del Regolamento di attuazione.
In verità l'unica possibilità che gli importi a base d'asta non vengano determinati in maniera del tutta arbitraria dal Responsabile del Procedimento è contenuta nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che al paragrafo 5 precisa che "La stazione appaltante, nel fare riferimento al D.M. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.
Aggiungendo, anche, che "Appare opportuno evidenziare che le considerazioni svolte in merito alla necessità che il corrispettivo a base di gara sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi, al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni, sono senz'altro applicabili anche alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice. Parimenti, anche con riferimento a tali servizi, si suggerisce di utilizzare il D.M. 4 aprile 2001, almeno finché esso non sia sostituito da un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del Codice".

© Riproduzione riservata