Decreto "Parametri bis" e Servizi di architettura e di Ingegneria: Luci ed ombre sul parere del Consiglio di Stato

Parere favorevole, ma opportuna una ulteriore riflessione da parte del Ministero della Giustizia reputando validi i suggerimenti del Consiglio Superiore dei ...

24/09/2013
Parere favorevole, ma opportuna una ulteriore riflessione da parte del Ministero della Giustizia reputando validi i suggerimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Questo è, in sintesi, il parere del Consiglio di Stato sul decreto "Parametri bis" relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.

In particolare, il Consiglio di Stato con il parere n. 3626 del 29 agosto 2013 ha espresso il proprio giudizio in merito allo schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.

Il parere in argomento, a nostro avviso contiene luci nel senso che da un punto di vista formale si tratta di un parere favorevole con alcune richieste sul testo dell'articolato ma entrando nel dettaglio non possiamo non affermare che alle luci si aggiungono le ombre.

Ombre relative alla condivisone da parte del Consiglio di Stato relativamente alla richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici (condivisa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) dell'inserimento nell'articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui venga affermato che compete alla stazione appaltante l'obbligo di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo in modo che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 2.

In pratica, il Consiglio di Stato ritiene, comunque, opportuna una ulteriore riflessione sulla questione da parte del Ministero, reputando validi i suggerimenti di Consiglio e Autorità e chiedendo l'inserimento nel citato articolo 1 di un ulteriore comma 5 così formulato: "Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante".

Il Consiglio di Stato precisa nel proprio parere che tale formula sembra possa adeguatamente soddisfare le esigenze rappresentate nei pareri dell'Autorità e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e contestualmente tiene nel dovuto conto le precisazioni ministeriali per evitare di rendere particolarmente onerosa l'attività amministrativa.

In verità il Consiglio superiore dei Lavori pubblici aveva chiesto l'inserimento del comma 5 con il seguente testo "Compete al RUP l'obbligo della verifica del rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 in sede di determinazione del corrispettivo".

Ci chiediamo cosa aggiunge di nuovo il parere del Consiglio di Stato a quello già espresso nel secondo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 17 maggio 2013.
E' vero nel testo del comma 5, così come predisposto dal Consiglio di Stato non si afferma che deve essere il RUP a dover effettuare la verifica e viene detto che il rispetto del vincolo deve essere garantito dalla stazione appaltante ma non posso non evidenziare che in questa maniera si vuole giocare con le parole perché a chi dovrebbe affidare la stazione appaltante la verifica del vincolo se non al RUP?

In verità continuo ad essere dell'opinione che non è possibile demandare ad altri il rispetto della legge; il decreto Ministeriale dovrebbe essere già rispettoso della norma primaria ed allora se lo è o si presume che non lo sia, non dovrebbe essere richiesta alcune ulteriore verifica e dovrebbe essere modificato per renderlo conforme alla norma primaria senza demandare né alla stazione appaltante, né al RUP la responsabilità di fare accertamenti che non competono loro.

Ricordiamo, per ultimo che l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, non aveva condiviso il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ritenendo che la verifica del Rup avrebbe rappresentato una inutile ed inopportuna complicazione burocratica e non aveva inserito, quindi, tale richiesta che, per altro, era stata già bocciata dalle professioni dell'area tecnica.

Non comprendiamo, quindi, il salomonico parere del Consiglio di Stato che è salomonico soltanto dal punto di vista formale in quanto nella buona sostanza non potrà essere che il RUP ad effettuare la verifica del vincolo previsto dalla legge.

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