Geometri: Compensi per le strutture in cemento armato solo dopo il 2010

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19989 del 30 agosto 2013, interviene, nuovamente, sul problema delle strutture in cemento armato progettate da geom...

03/09/2013
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19989 del 30 agosto 2013, interviene, nuovamente, sul problema delle strutture in cemento armato progettate da geometri precisando che è possibile la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità soltanto in data successiva al Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 che aveva proceduto all’abrogazione del Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229.
In particolare l’articolo 1 del R.D. n. 2229 prevedeva che, per quanto attiene le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza docìvesse essere riservata agli ingegneri ed agli architetti iscritti all’albo.

Con l’abrogazione di tale articolo 1,per le competenze dei geometri occorre fare riferimento al R.D. n. 274/1929 ed il geometra è legittimato a progettare e dirigere “piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono implicare pericolo per l’incolumità delle persone”.
Nel caso oggetto della sentenza la progettazione risaliva in data antecdente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 212/2010 e, quindi, ne consegue che la normativa all’epoca vigente non consentiva al geometra la progettazione e la direzione delle opere civili, ancorché modeste, ma in cemento armato.

Nella sentenza in argomento, i giudici hanno escluso il diritto al compenso del professionista anche perché il negozio giuridico nullo, all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può diventare valido ed acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di disposizioni vigenti all’epoca del negozio stesso.
I giudici hanno precisato, altresì, che:
  • ai tecnici diplomati (geometri e periti in edilizia) è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori;
  • la disciplina professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 74 che si sono limitate a recepire la previgente ripartizione di competenze.

    A cura di Gabriele Bivona

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