Trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori

Sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute 6 agosto 2013 recante “Modifica del decreto 9 l...

18/09/2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 10 settembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute 6 agosto 2013 recante “Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Con il decreto in argomento sono state apportate modifiche all’art.4 del decreto 9 luglio 2012 in materia di contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art.40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Le modifiche all’art.4 del citato decreto si sono rese necessarie al fine di consentire ai medici competenti di adempiere agli obblighi informativi in un arco temporale più ampio e di verificare l'efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato 3B del citato decreto ministeriale, anche in relazione alla programmazione e valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le modifiche sono già in vigore dall’11 settembre scorso e riguardano i commi da 1 a 4 del citato articolo 4 del decreto 9 luglio 2012 che sono stati così sostutiti dai due commi seguenti:
"1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.
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A cura di Gabriele Bivona
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