Impianti fotovoltaici e solari: quando è possibile negarne l'installazione?

Incompatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici: per poterne negare l'installazione sulla sommità di un edificio, è necessario fornire prova dell...

10/10/2013
Incompatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici: per poterne negare l'installazione sulla sommità di un edificio, è necessario fornire prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, motivando quindi il diniego in modo pertinente e circostanziato.

Con questa decisione il Tar Veneto, con sentenza n. 1104 dello scorso 13 settembre, ha annullato quanto disposto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici "delle province di Verona, Rovigo e Vicenza e accolto dal comune di Bardolino, che aveva autorizzato il progetto di ampliamento di un edificio privato, con l'espresso divieto però di installare sul tetto un impianto composto da 30 pannelli fotovoltaici e 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.

Questo perché secondo la Soprintendenza gli elementi da installare darebbero risultati, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante.

Un parere che il giudice ha ritenuto troppo generico, in quanto non esprimerebbe un giudizio riferito, in concreto e all'intervento di cui si tratta. Nel provvedimento, secondo il Tar, mancano infatti dei precisi riferimenti alla metratura o al posizionamento dell'impianto, oltre che l'individuazione chiara di quali elementi paesaggistici sarebbero stati deturpati dall'installazione di un impianto peraltro abbastanza circoscritto, occupante una superficie di soli 40 mq.

Non solo: nella propria decisione, il Collegio ha aderito al recente orientamento giurisprudenziale, facendo riferimento alla sentenza n. 235/2013 del Tar Campania Salerno, che ha sancito che per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici, sottolineando oltretutto come la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

Da ciò ne consegue che non è ammissibile una valutazione astratta e generica quando non venga supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto.

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